Nullità della fideiussione ABI e competenza della sezione specializzata in materia di impresa (Cass. civ. Sez. 1 n. 18264 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la nullità di una fideiussione prestata in conformità allo schema contrattuale predisposto dall’ABI, per contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, è devoluta alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 168/2003. L’eventuale obiter dictum contenuto in una precedente pronuncia, riguardante un tema non oggetto del giudizio, non forma il giudicato e non è idoneo a radicare la competenza di un giudice diverso.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 30 ottobre 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda di nullità di una fideiussione proposta nei confronti di due istituti di credito, ritenendo la controversia devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli. Il ricorrente proponeva regolamento necessario di competenza, sostenendo che la questione della nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. fosse già coperta dal giudicato formatosi su una precedente sentenza della Corte d’appello di Lecce.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha innanzitutto escluso che la sentenza della Corte d’appello di Lecce, invocata dal ricorrente, avesse formato un giudicato sulla questione della validità della fideiussione. Dall’esame degli atti è emerso che quel giudizio aveva ad oggetto un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., per la cui decisione non era necessario accertare la sussistenza del credito, essendo sufficiente una mera aspettativa. Le affermazioni della corte territoriale sulla nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. costituivano un mero obiter dictum, privo di efficacia di giudicato e di qualsiasi rilievo ai fini della competenza.
Quanto al merito della questione di competenza, la Corte ha richiamato il costante principio per cui le controversie relative alla nullità di una fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale ABI, per violazione dell’art. 2 della legge n. 287/1990, rientrano nella competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa. Tale competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 168/2003, attira anche le domande connesse relative al medesimo contratto, come stabilito dal comma 3 della medesima disposizione.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso per regolamento, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, a decidere la controversia, con rimessione al giudice del merito della liquidazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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