Inadeguata valutazione delle testimonianze dei pubblici ufficiali e formula assolutoria inconferente (Cass. pen. Sez. 6 n. 1568 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito, nell’apprezzare il compendio probatorio, non può fondare una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto esclusivamente sulla dichiarazione di un teste a discarico, la cui ricostruzione sia peraltro coincidente con quella operata dai pubblici ufficiali, omettendo di valutare la testimonianza di questi ultimi, che costituiscono fonti dichiarative qualificate. L’utilizzo di una formula assolutoria inconferente rispetto all’accertamento compiuto, fondato su una valutazione illogica e assertiva delle prove, integra vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità, con conseguente annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.

Il Fatto

Il Tribunale di Vasto aveva assolto l’imputato dal reato di resistenza a pubblico ufficiale per non aver commesso il fatto, ritenendo sussistente il ragionevole dubbio sulla base della dichiarazione di un passante. Avverso tale decisione, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per non aver il Giudice considerato le testimonianze dei pubblici ufficiali, convergenti e qualificate, e per aver escluso la resistenza senza analizzare la condotta dell’imputato in rapporto all’atto d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale, pur dando atto delle conformi testimonianze dei due agenti operanti, aveva valorizzato la sola dichiarazione del teste della difesa, omettendo la convergenza delle testimonianze dei pubblici ufficiali, qualificati come fonti dichiarative qualificate. La motivazione è apparsa assertiva e illogica, in quanto la ricostruzione del teste a discarico non solo non contrastava con quella degli operanti ma risultava con essa coincidente rispetto alla fase antecedente, rendendo inconferente il richiamo alla distanza tra l’agente e l’imputato.

La Corte ha inoltre evidenziato l’illogicità della formula assolutoria utilizzata per non aver commesso il fatto, del tutto inconferente rispetto a quanto gli stessi giudici avevano ritenuto accertato. Il motivo di censura relativo alla qualificazione giuridica del fatto è stato assorbito da quello concernente l’accertamento, avvenuto con una valutazione delle prove illogica ed assertiva.

In conclusione, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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