La partecipazione a rapina con arma da fuoco esclude il concorso anomalo (Cass. pen. Sez. 5 n. 3826 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso di persone nel reato è qualificabile come anomalo, ai sensi dell’art. 116 cod. pen., solo quando l’agente non abbia voluto il reato più grave commesso dal compartecipe neppure sotto il profilo del dolo eventuale. La partecipazione all’accordo per commettere una rapina con l’utilizzo di un’arma da fuoco comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario e non anomalo, anche per l’omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha cagionato la morte del rapinato, trattandosi di conseguenza ragionevole, prevedibile e probabile della rapina. In materia di giudizio abbreviato, è inammissibile la richiesta di rito speciale formulata con riguardo a taluni soltanto dei reati contestati al medesimo imputato quando tra essi siano compresi reati puniti con la pena dell’ergastolo, preclusivi dell’accesso al rito, e reati che lo consentono; la trattazione separata è preclusa dagli artt. 438, comma 1, e 440, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’omicidio di un uomo, avvenuto la sera del 23 ottobre 2019, nel corso di una rapina finalizzata a sottrarre il denaro custodito nello zaino della sua fidanzata, prezzo di una compravendita di stupefacente. Due imputati, coinvolti nella fase organizzativa della rapina, erano stati condannati in primo grado. La Corte d’assise d’appello aveva riconosciuto a loro favore la circostanza del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., escludendo l’aggravante del nesso teleologico tra la rapina e l’omicidio. La Corte di cassazione, con sentenza rescindente, aveva annullato con rinvio la decisione, limitatamente alla qualificazione del concorso, mandando al giudice del rinvio di verificare se gli imputati avessero concordato una limitazione dell’impiego dell’arma. La Corte d’assise d’appello, in sede di rinvio, ha escluso il concorso anomalo, ritenendo che gli imputati sapessero che il complice era armato e non avessero concordato alcuna limitazione all’uso della pistola. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi, confermando la sentenza impugnata. Quanto alla qualificazione del concorso, la Corte ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite Espenhahn (Sez. U, n. 38343 del 2014) in tema di accertamento del dolo eventuale, precisando che tale atteggiamento psicologico deve essere verificato attraverso un ragionamento indiziario che valorizzi le concrete modalità esecutive della condotta e la probabilità di verificazione dell’evento, dovendosi concludere per la sussistenza del dolo eventuale solo quando l’agente, pur rappresentandosi la significativa possibilità dell’evento, abbia agito ugualmente, accettando l’evento come prezzo da pagare per conseguire il risultato. La Corte ha altresì ribadito che la partecipazione all’accordo per commettere una rapina con arma da fuoco comporta la responsabilità a titolo di concorso ordinario e non anomalo per l’omicidio commesso dal complice, trattandosi di conseguenza prevedibile e probabile, a meno che non sia stata concordata una limitazione all’uso dell’arma. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che gli imputati erano consapevoli che il complice fosse armato, come emerso da plurimi elementi fattuali, e che non era stata concordata alcuna limitazione all’impiego della pistola. Le “raccomandazioni” rivolte al complice al momento della consegna dell’arma sono state ritenute indice della rappresentazione della concreta possibilità di uso della stessa, non già della dissociazione dall’evento omicidiario.
In relazione al secondo motivo del ricorso di uno degli imputati, concernente il mancato riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato, la Corte ha confermato il principio per cui la richiesta di tale rito è inammissibile se formulata solo per alcuni dei reati contestati, quando tra essi vi siano delitti puniti con l’ergastolo, preclusivi dell’accesso al rito. La Corte ha precisato che l’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. vieta il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo e che il processo, indifferentemente relativo a uno o più reati, deve essere definito nella sua interezza, non essendo possibile la trattazione separata delle imputazioni in un processo oggettivamente cumulativo.
Quanto ai motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto le censure non consentite in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni discrezionali del giudice di merito, sorrette da adeguata motivazione e non manifestamente illogiche. La Corte ha infine rigettato il ricorso della terza imputata, ritenendo che la sentenza impugnata avesse correttamente rivalutato il compendio probatorio, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o in travisamento della prova, e che le censure difensive si risolvessero in una mera richiesta di rilettura del merito, preclusa al giudice di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 116 c.p. – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
- Art. 438 c.p.p. – Presupposti del giudizio abbreviato