Peculato: il silenzio della delibera di nomina non prova il dolo (Cass. pen. Sez. 6 n. 4821 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato, l’interpretazione delle delibere di nomina di un commissario, in quanto atti amministrativi a contenuto non normativo, è riservata al giudice di merito e deve avvenire secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., con particolare riguardo alla comune intenzione delle parti e al loro comportamento complessivo, anche successivo. Il generico richiamo alle “modalità già individuate per il predecessore” non equivale a un rinvio certo al criterio di liquidazione dell’indennità, neppure quando il testo dell’atto non contenga riferimenti specifici a tale profilo. Ne consegue che la sola circostanza del silenzio della delibera sul criterio di liquidazione dei compensi non è sufficiente a fondare il dolo del peculato, dovendo il giudice valutare la buona fede dell’agente alla luce di tutte le risultanze istruttorie, ivi inclusi i comportamenti della Pubblica Amministrazione e le dichiarazioni testimoniali. Sul piano processuale, intervenuta la prescrizione dopo la condanna, l’eventuale annullamento con rinvio per vizi di motivazione sull’elemento soggettivo del reato non è precluso, potendo essere disposto ai soli fini della conferma della confisca ex art. 578-bis cod. proc. pen., che richiede un accertamento di responsabilità non comprimibile dal criterio di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

Con sentenza del 4 marzo 2025, la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di due imputati per i reati di peculato loro rispettivamente ascritti, commessi nella qualità di commissario straordinario e di commissario liquidatore di un Consorzio di bonifica. La contestazione riguardava l’autoliquidazione dei compensi in base alle tariffe professionali, in assenza di una esplicita previsione del compenso spettante nelle delibere di conferimento dell’incarico. La Corte territoriale, ritenendo che il silenzio delle delibere non autorizzasse tale autoliquidazione, desumeva l’esistenza del dolo dalla mancata indicazione del criterio di liquidazione, confermando la pena e disponendo la confisca dei beni e delle somme in sequestro ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminando congiuntamente i ricorsi, ha dichiarato fondato il primo motivo, relativo alla sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di peculato. Ha preliminarmente ricordato come, secondo la giurisprudenza delle Sezioni civili, l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo sia riservata al giudice di merito, ma debba essere sorretta da motivazione adeguata e immune da violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, in particolare degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ.

Applicando tali coordinate, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era carente e manifestamente illogica. In particolare, per la posizione del commissario liquidatore, la delibera di conferimento dell’incarico non conteneva alcun richiamo espresso alla precedente delibera che fissava il criterio di liquidazione dell’indennità, ma si limitava a un generico riferimento alle modalità già individuate per il predecessore, espressione che la Corte territoriale aveva interpretato in modo apodittico, senza considerare la diversità dei compiti affidati. Analogamente, per la posizione dell’altro imputato, il richiamo alle precedenti delibere contenuto nella delibera di nomina era circoscritto alla sola descrizione della natura dell’incarico, senza alcun riferimento al criterio di liquidazione dell’indennità.

La Corte ha inoltre giudicato “monco” l’argomento per cui il silenzio delle delibere non autorizzava l’autoliquidazione del compenso, poiché non individuava il criterio o la procedura alternativa che l’imputato avrebbe dovuto seguire. Ha altresì stigmatizzato il richiamo improprio, operato dalla sentenza impugnata, a un precedente di questa Corte in tema di riparazione dell’ingiusta detenzione.

Quanto alle eccezioni di prescrizione, la Corte le ha ritenute fondate per i reati di cui ai capi B) e C). Tuttavia, poiché la sentenza impugnata aveva disposto la confisca dei beni, ha escluso che la maturazione della prescrizione imponesse l’immediata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., richiamando il diverso criterio di giudizio previsto dall’art. 578-bis cod. proc. pen. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Perroni e Calpitano).

Ha quindi configurato un’eccezione al principio affermato dalle Sezioni Unite Perroni, in quanto la presenza di un giudizio cumulativo concernente plurimi fatti di peculato commessi con le medesime modalità e la sopravvenuta prescrizione solo di alcune condotte rendevano necessario demandare al giudice del rinvio l’accertamento della responsabilità, anche ai soli fini della eventuale conferma della confisca in relazione alle condotte prescritte. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, per un nuovo giudizio che colmi le lacune motivazionali evidenziate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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