Procura speciale del terzo interessato e inammissibilità dell’appello cautelare (Cass. pen. Sez. 3 n. 9920 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo interessato, titolare del bene sequestrato, quando agisce nelle procedure incidentali penali è parificato alla parte privata diversa dall’imputato e può stare nel processo solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen.. Tale conclusione vale anche per l’appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro. La procura speciale, pur non richiedendo formule sacramentali, deve avere un contenuto univoco, con termini e collocazione tali da escludere ogni incertezza sull’effettiva portata della volontà della parte e da far emergere la chiara manifestazione di voler affidare a un determinato professionista lo svolgimento delle difese in quella specifica procedura. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che abbia dichiarato inammissibile l’appello per carenza di procura speciale, quando la procura allegata non rechi alcuno specifico riferimento al conferimento del mandato per la fase cautelare reale.

Il Fatto

La società ricorrente, terza interessata, aveva proposto istanza di revoca del sequestro preventivo disposto nei confronti del legale rappresentante con riferimento a un’autovettura di sua proprietà. Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza e il Tribunale del riesame, adito in sede di appello, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di procura speciale.

Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 100 cod. proc. pen., sostenendo che la procura rilasciata al difensore fosse idonea a conferire i poteri processuali necessari per richiedere il dissequestro e impugnare l’eventuale rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha premesso che il terzo interessato, quando agisce nelle procedure incidentali penali, è parificato alla parte privata diversa dall’imputato e, pertanto, può stare nel processo solo a mezzo di difensore munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., come espressamente previsto per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici, quali la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Richiamando un consolidato orientamento di legittimità (tra le altre, Sez. 2, n. 15097 del 2014, Guagliardi; Sez. 6, n. 2132 del 2022, Ruffo), la Corte ha ribadito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, privo di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, e che analoga conclusione vale rispetto all’appello cautelare.

La Corte ha poi precisato che, sebbene la procura speciale non richieda formule sacramentali, il suo contenuto deve essere univoco e i termini usati nella redazione, unitamente alla sua collocazione, devono escludere ogni incertezza sull’effettiva portata della volontà della parte, facendo emergere la chiara intenzione di affidare a un determinato professionista le difese necessarie in quella specifica procedura.

Nel caso di specie, dalla lettura della procura emergeva che la stessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nominava il difensore di fiducia e procuratore speciale senza alcuno specifico riferimento al conferimento del mandato difensionale in relazione alla fase cautelare reale, limitandosi a indicare i numeri di RGNR e RG GIP e a qualificare la società come terzo avente diritto alla restituzione del veicolo, senza alcun riferimento alla specialità della procura con riferimento alla fase da svolgersi dinanzi al Tribunale del riesame.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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