L’impedimento del difensore e la nomina del sostituto processuale (Cass. pen. Sez. 1 n. 9956 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di legittimo impedimento del difensore a comparire all’udienza, il giudice può rigettare l’istanza di rinvio qualora l’impossibilità di provvedere alla nomina di un sostituto processuale dipenda dalla volontà del condannato o comunque non sia stata indicata la ragione per cui non possano essere nominati sostituti. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e, ove inserito nel verbale di udienza, costituisce parte integrante del medesimo. L’ordinanza di rigetto dell’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore non è sindacabile in cassazione quando risulti fondata su tali considerazioni.

Il Fatto

Il ricorrente, per il tramite del difensore, impugnava l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, dichiarato non luogo a provvedere su quella mirante a ottenere la semilibertà e ammesso l’istante alla detenzione domiciliare. Il difensore deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione per non avere il Tribunale preso in esame la tempestiva e documentata istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, dovuto a concorrente impegno professionale presso altro ufficio giudiziario, fatta pervenire a mezzo posta elettronica certificata.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Contrariamente a quanto prospettato dal difensore, il Tribunale di sorveglianza aveva effettivamente preso in esame l’istanza di rinvio e l’aveva motivatamente respinta, come risultava dal foglio inserito nel verbale di udienza e di esso facente parte integrante.

Il provvedimento impugnato aveva rigettato l’istanza rilevando che, per costante giurisprudenza, l’impossibilità di nominare sostituti non può dipendere dalla volontà del condannato e che, comunque, non era stata indicata la ragione per cui in quella sede non potessero essere nominati sostituti processuali. La Corte ha inoltre evidenziato che il difensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sede di udienza non aveva eccepito alcunché.

La S.C. ha quindi confermato il principio per cui il giudice, nel valutare l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, deve verificare la sussistenza dell’impedimento e la sua riconducibilità a causa non imputabile, nonché l’effettiva impossibilità di ovviarvi mediante la nomina di un sostituto. Il rigetto motivato dell’istanza, fondato sulla mancata indicazione delle ragioni che impedivano la sostituzione, non è censurabile in sede di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dell’ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ipotesi di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 97 c.p.p.

Tutte le 107 sentenze sull'art. 97 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *