La prescrizione estingue il reato ma non l’impugnabilità della provvisionale (Cass. pen. Sez. 1 n. 10051 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non travolge le statuizioni civili già pronunciate, che restano confermate. La statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, pronunciata in sede penale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. Ne consegue che la parte civile può far valere le proprie ragioni esclusivamente nel giudizio civile, ove la provvisionale perde efficacia con la sentenza che definisce il danno.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 489 cod. pen. ascritto all’imputato, confermando tuttavia le statuizioni civili, ivi inclusa la condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo tre motivi: con il primo ha eccepito l’invalidità della querela per irregolarità formali; con il secondo ha lamentato il travisamento della prova in ordine alla consapevolezza della dazione di titoli con firma apocrifa; con il terzo ha impugnato la statuizione sulla provvisionale, assumendone l’illegittimità per essere stata disposta in assenza di condanna in concorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la rettifica a penna della data nel verbale di ratifica costituisce mero errore materiale che non incide sulla validità della querela, la cui idoneità va valutata con riguardo alla capacità dell’atto di esprimere la volontà punitiva del querelante in ordine ai fatti indicati.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato l’istituto della doppia conforme, ricorrente quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado attraverso ripetuti richiami e l’adozione dei medesimi criteri di valutazione delle prove, costituendo un unico complessivo corpo decisionale. In tal caso, la motivazione delle sentenze di merito va letta congiuntamente e la censura di travisamento deve essere valutata alla luce dell’intero impianto argomentativo, e non già di singoli frammenti probatori isolati.
La Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano tratto la prova della consapevolezza dell’imputato non dalla sola circostanza della presenza al momento della consegna dei titoli, ma da un complesso di elementi fattuali: la sua posizione di principale interessato e committente dell’operazione commerciale, i plurimi contatti con la parte civile, il rilascio della fattura a suo nome e le rassicurazioni sulla sicurezza dei titoli. Il ricorrente, per converso, non aveva intrapreso azioni nei confronti del cognato autore della falsificazione, il che deponeva per la piena conoscenza dello schema di pagamento fraudolento.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato manifestamente infondato, in quanto la giurisprudenza di legittimità esclude l’impugnabilità per cassazione della statuizione sulla provvisionale, trattandosi di decisione discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata. La Corte ha conseguentemente rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di difesa della parte civile.
Nota della Redazione
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