Condanna alle spese nel riesame dopo rinuncia volontaria al gravame (Cass. pen. Sez. 4 n. 12688 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese del procedimento di riesame, disposta ai sensi dell’art. 592, comma 1, cod. proc. pen., è legittima quando l’inammissibilità dell’impugnazione derivi da una rinuncia volontaria al gravame, espressione di una valutazione discrezionale della difesa sull’utilità del provvedimento richiesto. L’esonero dalla condanna alle spese opera unicamente quando l’inammissibilità sia determinata da una sopravvenuta carenza di interesse, riconducibile a cause non imputabili alla parte privata, come la cessazione della misura cautelare personale o la restituzione della res sequestrata. La mancanza di un elemento di indagine, quale l’analisi tossicologica sulla sostanza sequestrata, esistente già al momento della proposizione del gravame, non integra una causa sopravvenuta e può essere dedotta nel giudizio di merito ai fini della verifica del fumus del reato.

Il Fatto

A seguito del sequestro probatorio di sostanza stupefacente detenuta per la vendita, il pubblico ministero aveva disposto la convalida del provvedimento. L’indagata proponeva richiesta di riesame avverso il decreto di convalida, ma il difensore, all’udienza, rinunciava all’impugnazione. Il Tribunale, preso atto della rinuncia, dichiarava inammissibile il gravame e condannava la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidentale.

Avverso tale ordinanza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 592, comma 1, cod. proc. pen. per essere stata disposta la condanna alle spese in presenza di una causa di inammissibilità sopravvenuta e non imputabile alla parte, derivata dal mancato svolgimento delle analisi tossicologiche sulle sostanze sequestrate.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro del diritto vivente in materia di condanna alle spese della parte privata che abbia proposto impugnazione, richiamando il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 26 del 1995, secondo cui la disposizione di cui all’art. 592, comma 1, cod. proc. pen. si applica anche al procedimento incidentale di riesame.

La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia costantemente escluso la condanna alle spese nell’ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione determinata da una carenza di interesse correlata a cause sopravvenute rispetto alla presentazione del gravame e non ascrivibili alla parte privata, quali la cessazione della misura cautelare personale o la restituzione del bene sequestrato. Tale orientamento è coerente con la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 616 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende anche nelle ipotesi in cui la parte privata abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, non ravvisando una fattispecie di carenza di interesse da causa sopravvenuta, riconducibile al combinato disposto degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., bensì una rinuncia al gravame fondata su una valutazione discrezionale della difesa, correlata all’effettiva utilità di un provvedimento emesso nel merito dal Tribunale del riesame.

La mancata esecuzione delle analisi tossicologiche, infatti, non rappresentava un elemento sopravvenuto, essendo la carenza di tale elemento di indagine originaria e, come tale, inidonea a integrare una sopravvenuta carenza di interesse. La stessa carenza era, d’altra parte, suscettibile di valutazione nel merito dell’impugnazione, ai fini del giudizio sulla sussistenza del fumus del reato contestato, dovendo il tribunale del riesame verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e l’idoneità degli elementi a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini.

La Corte ha quindi concluso che il Tribunale aveva correttamente applicato l’art. 592, comma 1, cod. proc. pen., ravvisando una fattispecie di rinuncia al gravame valutabile ai sensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen., e ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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