La regolare tenuta delle scritture contabili rende attendibili le risultanze probatorie (Cass. pen. Sez. 5 n. 14954 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, le risultanze del libro giornale, pur rivestendo natura indiziaria, non possono essere isolate dal complessivo quadro probatorio: la loro attendibilità intrinseca è postulata dalla regolare tenuta delle scritture contabili, sicché esse possono fondare il giudizio di colpevolezza quando siano supportate da elementi esterni di riscontro, quali l’attestazione della curatela e la coerenza interna con le riduzioni dei saldi dei debiti verso soci. La mera eventuale contestazione giurisdizionale dei debiti tributari non esclude la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, ove sussista la consapevolezza della situazione di crisi conclamata della società.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con cui due soggetti, in qualità di amministratori in periodi differenti, erano stati condannati per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla società fallita. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, con motivi analoghi, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la condotta distrattiva era stata desunta unicamente dalle iscrizioni contenute nel libro giornale, cui la giurisprudenza di legittimità attribuisce valenza meramente indiziaria e bisognevole di riscontri esterni.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte, nel valutare congiuntamente i motivi di ricorso proposti dai due imputati, ha preliminarmente escluso la dedotta contraddizione motivazionale in ordine all’esistenza dei conti bancari della società, chiarendo che l’accertamento della Guardia di Finanza aveva riguardato un conto corrente, denominato in contabilità “Unicredit – cod. 20201005”, in corrispondenza del quale erano annotate le operazioni di restituzione ai soci.

Quanto al valore probatorio delle scritture contabili, la Corte ha richiamato il principio per cui la regolare tenuta delle scritture postula un’attendibilità intrinseca delle relative risultanze. Nel caso di specie, la regolarità della contabilità era stata attestata sia dalla Relazione ex art. 33 l. fall. sia da quella della Guardia di Finanza per il decennio 2009-2019. La decisione impugnata, lungi dall’aver considerato il libro giornale come elemento autosufficiente, aveva collocato le relative risultanze in una ricostruzione complessiva, sorretta dalla coerenza interna delle scritture e dalla correlazione con le riduzioni dei saldi dei debiti verso soci.

La Corte ha, quindi, scrutinato il precedente giurisprudenziale evocato dalla difesa (Sez. 5, n. 43340 del 05/10/2010), escludendone la pertinenza: tale pronuncia si limitava ad affermare la valenza indiziaria delle risultanze del libro giornale in una fattispecie in cui mancava qualsivoglia annotazione di pagamento, mentre nel caso in esame le indicazioni erano puntuali. La tesi difensiva, secondo cui le operazioni sarebbero state mere scritture contabili finalizzate al ripianamento delle perdite ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. e alla riduzione del capitale sociale, è stata ritenuta logicamente contraddetta dai successivi conferimenti effettuati nel dicembre 2009.

In ordine all’elemento soggettivo, la Corte ha reputato congrua la motivazione dei giudici di merito, fondata sulla grave entità dei debiti tributari e sulla circostanza che la società era stata posta in liquidazione nel novembre 2009, quale indice della situazione di crisi. Quanto alla posizione del ricorrente relativamente all’operazione del 7 marzo 2011, la Corte ha rilevato che alla data indicata egli risultava amministratore, essendogli succeduto un altro soggetto solo dall’8 marzo 2011.

I ricorsi sono stati, pertanto, rigettati, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2446 c.c.

Tutte le 12 sentenze sull'art. 2446 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *