Termine per le ricerche dell’irreperibile e prescrizione elevata per i reati tributari (Cass. pen. Sez. 3 n. 16282 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata con ricorso per cassazione da tutte le parti, per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen.. In relazione ai reati tributari di cui agli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74/2000, il termine di prescrizione, elevato di un terzo ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000, costituisce la base di calcolo per individuare il termine massimo di cui all’art. 159, ultimo comma, cod. pen., entro il quale devono proseguire le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.
Il Fatto
Il Tribunale di Rimini aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato, ritenuto irreperibile all’esito dell’udienza preliminare celebrata nel 2019, in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesso negli anni di imposta dal 2011 al 2013. Il giudice aveva applicato la disciplina transitoria di cui all’art. 89 d.lgs. n. 150/2022, disponendo la prosecuzione delle ricerche sino al 30 marzo 2026, termine che riteneva coincidente con la prescrizione del reato.
La Procura della Repubblica aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando che il termine per le ricerche era stato erroneamente individuato, dovendo essere fissato al 20 gennaio 2035.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso che, in base alla disciplina vigente, il giudice possa applicare una combinazione tra il vecchio e il nuovo testo dell’art. 420-quater cod. proc. pen., dovendo la fattispecie essere regolata esclusivamente dalla normativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, come espressamente previsto dalla norma transitoria.
Nel merito, ha precisato che, ai sensi dell’art. 420-quater, comma 2, lettera e), cod. proc. pen., la sentenza di non doversi procedere deve indicare la data fino alla quale dovranno proseguire le ricerche dell’imputato. Detta data, per il successivo comma 3, coincide con la più lontana tra le date di maturazione del termine di prescrizione di cui all’art. 159, ultimo comma, cod. pen., che nel caso di specie è pari al doppio del termine massimo ordinario.
La Corte ha poi affrontato la questione relativa ai reati tributari, rilevando che l’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 eleva di un terzo i termini prescrizionali ordinari per i reati di cui agli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto. Trattandosi di una norma integrativa e non autonoma, il richiamo contenuto nell’art. 159, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito al termine prescrizionale come risultante dall’applicazione combinata di tale norma e dell’art. 17, comma 1-bis.
Il Tribunale, applicando erroneamente la disciplina previgente, aveva invece calcolato la prescrizione senza considerare l’elevazione di un terzo, giungendo a un termine notevolmente inferiore a quello corretto. La Corte ha pertanto ritenuto che la sentenza impugnata fosse viziata e ha disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione personale, per la rideterminazione della data finale delle ricerche.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 420-quater c.p.p. – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso