L’omissione del contraddittorio camerale nell’opposizione alla restituzione integra nullità di ordine generale (Cass. pen. Sez. 4 n. 18008 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari decide sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione deve essere assunta a norma dell’art. 127 cod. proc. pen., con la garanzia del contraddittorio. Ove sia resa de plano, senza instaurazione del sub-procedimento camerale, il provvedimento è affetto da nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., deducibile mediante ricorso per cassazione, con l’unica eccezione dell’inammissibilità dell’atto introduttivo. La differente qualificazione del vizio in termini di abnormità funzionale non incide sull’esito, dovendo comunque il provvedimento essere annullato con restituzione degli atti al giudice a quo per la regolare celebrazione del procedimento camerale.
Il Fatto
A seguito di una perquisizione domiciliare eseguita in occasione dell’applicazione di una misura cautelare per ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, veniva sottoposta a sequestro probatorio la somma di euro 3.401,00. Il pubblico ministero rigettava l’istanza di dissequestro, ritenendo il denaro corpo del reato. L’interessato proponeva quindi opposizione ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. avverso il decreto di rigetto.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, con provvedimento del 6 febbraio 2026, rigettava l’opposizione decidendo de plano, con formula apposta a margine dell’atto introduttivo, senza instaurare il contraddittorio camerale. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesa, deducendo l’abnormità funzionale del provvedimento e, in subordine, la nullità per l’omesso intervento, assistenza e rappresentanza dell’indagato nel sub-procedimento che avrebbe dovuto instaurarsi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette che, secondo un principio consolidato anche dalle Sezioni Unite, avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari resa sull’opposizione ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso per cassazione per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Il Collegio rileva che la norma citata, nel disciplinare l’opposizione, opera un rinvio integrale al congegno normativo dell’art. 127 cod. proc. pen., il quale impone l’instaurazione di un sub-procedimento camerale scandito dal contraddittorio, con avviso ai difensori e all’interessato, destinato a concludersi con ordinanza ricorribile per cassazione. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la decisione resa de plano determina una nullità ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., con l’unica eccezione dell’inammissibilità dell’atto introduttivo.
La Suprema Corte aderisce a tale impostazione evidenziando come il dato testuale imponga il contraddittorio, mentre la ratio legis poggia sull’esigenza di assicurare all’interessato una sede partecipata di discussione dinanzi a un giudice terzo rispetto all’autore del provvedimento opposto. L’omissione del contraddittorio, infatti, svuota il rimedio del suo contenuto minimo, trasformandolo in un interpello privo di effettività.
Quanto alla qualificazione del vizio, la giurisprudenza più recente, condivisa dal Collegio, lo riconduce all’alveo della nullità di ordine generale ex art. 127, comma 5, cod. proc. pen., categoria che consente di assicurare identica tutela impugnatoria senza ricorrere all’istituto, di carattere residuale, dell’abnormità. Tale scelta ermeneutica risulta allineata al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sancito dall’art. 568 cod. proc. pen. In ogni caso, la differente qualificazione non incide sull’esito, dovendo il provvedimento emesso de plano essere rimosso in entrambe le prospettive.
Applicando i principi al caso di specie, la Corte rileva che il giudice di merito ha statuito mediante formula apposta a margine del ricorso, omettendo l’avviso alle parti e ogni garanzia partecipativa, senza che vi siano elementi per desumere una declaratoria di inammissibilità dell’atto introduttivo. L’omissione ha inciso sul diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell’indagato, integrando la nullità di ordine generale dedotta. Il provvedimento impugnato è pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica, per l’ulteriore corso nelle forme prescritte dall’art. 127 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio
- Art. 263 c.p.p. – Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso