Cannabis light e sequestro: irrilevante la soglia di THC (Cass. pen. Sez. VI n. 35442 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di commercializzazione di derivati della cannabis sativa L., la percentuale di principio attivo THC rinvenuta nella sostanza non integra una soglia legale di liceità penale: le percentuali indicate dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016 operano esclusivamente a tutela dell’attività di coltivazione e non si estendono alla cessione e alla vendita al pubblico. La sussumibilità della condotta nell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 va verificata secondo il principio di offensività in concreto, accertando se la sostanza sia idonea a produrre un effetto drogante. Tale verifica non può fondarsi su un campione rappresentativo né sul quantitativo complessivo sequestrato, ma deve riguardare ogni singola confezione, poiché il mantenimento del sequestro probatorio è funzionale proprio all’espletamento di tale accertamento.

Il Fatto

Nel corso di indagini preliminari, all’interno di un esercizio commerciale, sono state sottoposte a sequestro probatorio numerose confezioni contenenti infiorescenze e resina di canapa sativa, oltre al contenuto di alcuni contenitori. Il sequestro è stato convalidato e la convalida confermata dal tribunale del riesame.

L’analisi tossicologica sui reperti ha accertato la presenza di principio attivo THC in percentuali differenziate: in nove reperti inferiore allo 0,2%, in ventidue inferiore allo 0,5%, in un solo reperto dello 0,6%. L’indagato ha chiesto il dissequestro; il G.I.P. ha rigettato l’opposizione avverso il decreto di reiezione del pubblico ministero. Il provvedimento è stato impugnato e gli atti trasmessi alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione processuale: l’ordinanza del G.I.P. che decide sull’opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione, risultando corretta la conversione dell’impugnazione erroneamente proposta come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. Il ricorso è ammissibile per tutti i motivi dell’art. 606, comma primo, cod. proc. pen.

Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte esclude la pertinenza del richiamo alla sentenza della Corte di giustizia sul commercio di derivati contenenti cannabidiolo: nel caso in esame è stato rinvenuto un principio attivo, il THC, sussumibile nella nozione legale di sostanza stupefacente perché inserito nelle tabelle ministeriali allegate al d.P.R. n. 309/1990. L’applicazione della disciplina penale non contrasta dunque con il diritto dell’Unione.

La Corte ribadisce poi l’orientamento delle Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019: la legge n. 242/2016 qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione della canapa per le finalità tassativamente indicate, e le cause di esclusione della responsabilità dei commi 5 e 7 dell’art. 4 tutelano esclusivamente l’agricoltore. Al di fuori di tali previsioni, la commercializzazione dei derivati resta sottoposta alla disciplina del d.P.R. n. 309/1990, salvo che i prodotti siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa.

Il motivo difensivo è infondato sotto due profili. Da un lato, non esistono disposizioni che fissino allo 0,5% di THC il limite della soglia drogante: ciò che rileva non è la percentuale contenuta nella sostanza, ma l’idoneità della medesima a produrre in concreto un effetto drogante. Dall’altro, proprio la decisione delle Sezioni Unite, relativa a un sequestro probatorio, impone di dimostrare con assoluta certezza l’attitudine drogante della sostanza destinata alla cessione: il mantenimento del sequestro è quindi funzionale all’espletamento di tale accertamento.

La Corte richiama infine Sez. 6 n. 12812 del 15/12/2020 (dep. 2021): è legittima l’acquisizione di tutti i prodotti a base di cannabis sativa rinvenuti nella disponibilità dell’indagato e destinati alla commercializzazione, poiché l’accertamento sull’efficacia drogante non va compiuto su un campione rappresentativo, ma verificando ogni singola confezione. Espletati gli accertamenti, potrà essere rivalutata la necessità di mantenere il sequestro, salvi i divieti di restituzione ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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