Querela sottoscritta dal difensore e presentata da terzo senza procura speciale: valida (Cass. pen. Sez. 2 n. 18144 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di querela, quella sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. La valutazione in ordine alla tempestività della querela e alla decorrenza del termine di cui all’art. 124 cod. pen. si risolve in un accertamento di fatto, incensurabile in cassazione se esente da travisamento o manifesta illogicità. Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, la sospensione delle trattenute mensili operata dall’ente previdenziale a seguito della falsa comunicazione di estinzione del finanziamento integra un pregiudizio patrimoniale attuale per l’istituto di credito.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di truffa, con condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. L’imputato ricorreva per cassazione articolando quattro motivi, deducendo il difetto di valida querela e la sua intempestività, la mancanza di offensività della condotta e l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure.

Quanto ai primi due motivi, la Corte, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 26268 del 28/03/2013, ha escluso che la presentazione della querela ad opera di soggetto diverso dal proponente richieda il possesso di una procura speciale, essendo sufficiente la sottoscrizione con firma autenticata dal difensore. Ha inoltre ritenuto insindacabile l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla tempestività della querela, evidenziando come la banca avesse avuto contezza della falsa comunicazione solo nel periodo compreso tra agosto e settembre 2020.

In relazione al terzo motivo, la Corte ha escluso la dedotta mancanza di offensività, rilevando che la sospensione delle trattenute mensili da parte dell’Inps a seguito della falsa comunicazione aveva cagionato un concreto pregiudizio patrimoniale alla banca, e che la circostanza dell’avvenuto “accodamento” delle rate al piano di ammortamento non era stata documentata.

Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, considerato che delle 120 rate previste ne erano state versate solo le prime 15 e che dalla differenza tra quanto corrisposto e il debito complessivo emergeva con evidenza la consistenza del danno, logicamente incompatibile con la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

La Corte ha infine rigettato la richiesta della parte civile di rifusione delle spese processuali, in ragione del mancato apprezzabile contributo delle sue conclusioni scritte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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