Sentenza predibattimentale non ricorribile per cassazione, qualificato come appello (Cass. pen. Sez. V n. 26601 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere emessa dal tribunale, in esito all’udienza di comparizione predibattimentale, ai sensi degli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione. Il regime impugnatorio dettato dall’art. 554-quater cod. proc. pen. è un sistema chiuso e speciale, che deroga a quello generale e non consente il ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen., riservato alle sentenze che definiscono nel merito il primo grado di giudizio. L’impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso tale sentenza va qualificata come appello, in forza del potere officioso riconosciuto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alla corte di appello.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sede di udienza di comparizione predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di furto di energia elettrica. Il tribunale ha escluso la contestata aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), ritenendo che l’azione penale non potesse essere iniziata per difetto di querela.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, denunciando l’inosservanza dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., per non avere il tribunale correttamente valutato l’aggravante contestata, che renderebbe il reato procedibile d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della ammissibilità del ricorso. Richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio dichiara di condividere, si afferma che la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter cod. proc. pen. in esito all’udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione.

Tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., può essere proposto solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamente previste. La Corte richiama sul punto Sez. 5, Ordinanza n. 6068 del 11.12.2025, dep. 2026, Galati, nonché i conformi Sez. 2 n. 28063 del 2024, Sez. 2 n. 38759 del 2025, Sez. 3 n. 16001 del 2025, Sez. 2 n. 14023 del 2025 e Sez. 5 n. 22464 del 2026.

L’ordinanza Galati, dopo aver ripercorso la genesi dell’udienza predibattimentale voluta dal legislatore del d.lgs. 150 del 2022 e la relativa ratio, ha osservato che il regime impugnatorio della sentenza in questione, previsto dall’art. 554-quater cod. proc. pen., ricalca quello della sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare. Si tratta di un sistema chiuso e speciale che deroga a quello generale, in cui il legislatore ha indicato soggetti legittimati, casi e forme, prevedendo il ricorso per cassazione solo contro la sentenza di non luogo a procedere emessa nel giudizio di appello.

È stato altresì escluso che la sentenza predibattimentale sia impugnabile con ricorso per saltum, alla luce degli insegnamenti già espressi, data l’identità di struttura e caratteri, con riferimento alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. (richiamate Sez. 5 n. 22551 del 2024, Sez. 5 n. 18305 del 2019, Sez. 4 n. 34872 del 2018, Sez. 4 n. 27526 del 2018, con la difforme Sez. 2 n. 29406 del 2025). Le ragioni della scelta interpretativa risiedono, in primo luogo, nella destinazione del ricorso diretto alle sole sentenze che definiscono nel merito il primo grado; in secondo luogo, nella specificità del regime dell’art. 554-quater cod. proc. pen., che affida al giudice d’appello esiti inconciliabili con quelli propri del giudizio di cassazione.

Ne consegue che l’impugnazione deve essere qualificata come appello, facendo ricorso al potere officioso riconosciuto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in ragione del regime impugnatorio riservato dalla legge alla sentenza predibattimentale e senza dover indagare la reale volontà della parte impugnante (Sez. Un. n. 45371 del 2001 e Sez. Un. n. 45372 del 2001). La Corte dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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