Sospensione condizionale e pene sostitutive: nessun divieto per i fatti ante riforma (Cass. pen. Sez. II n. 27395 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di applicarle nei casi in cui sia disposta la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale disposizione. Trova applicazione, per la natura sostanziale della previsione introdotta, l’art. 2, comma quarto, cod. pen., che in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato. La regola dell’alternatività tra pene sostitutive e sospensione condizionale non è venuta meno per effetto della modifica dell’art. 545-bis cod. proc. pen. disposta dall’art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato e parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Trapani, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa, commessa con mezzi telematici: l’agente avrebbe indotto la vittima a versare somme di danaro su carte prepagate in cambio di un’autovettura posta in vendita su un sito on-line e mai consegnata.
Il condannato ricorre per cassazione deducendo tre motivi: la violazione di legge in ordine all’individuazione del giudice competente per territorio; il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, non essendo provato l’utilizzo della carta prepagata né il contatto con la vittima; il diniego delle pene sostitutive, ostativo in ragione della concessa sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. Poiché si è proceduto con il rito abbreviato, ogni questione sulla competenza per territorio del giudice è preclusa ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. Le precisazioni della Corte di appello sul punto risultano superflue, come le censure difensive.
Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Dalla lettura delle due sentenze di merito, il cui contenuto si fonde per l’omogeneità del giudizio di condanna, la responsabilità è tratta da due elementi di prova individualizzanti: l’imputato era intestatario e unico utilizzatore dell’utenza telefonica servita per commettere la truffa ed era altresì intestatario della carta prepagata sulla quale era stato dirottato parte del profitto. La confluenza accusatoria di tali risultanze sfugge al ricorrente, che sorvola sul proprio duplice ruolo.
Il terzo motivo è fondato. La Corte ribadisce il principio secondo cui il divieto di applicare le pene sostitutive quando sia disposta la sospensione condizionale, introdotto dall’art. 61-bis, legge n. 689/1981 per effetto della Riforma Cartabia, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione. Per la natura sostanziale della previsione opera l’art. 2, comma quarto, cod. pen., che impone l’applicazione della norma più favorevole. La Corte richiama Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024.
Nel caso concreto il reato è stato commesso nel 2020, anteriormente alla riforma del 2022. La concessione della sospensione condizionale era dunque compatibile con le pene sostitutive e la richiesta difensiva, non genericamente formulata con l’atto di appello, avrebbe dovuto essere valutata dal giudice di secondo grado.
La sentenza è annullata limitatamente alla statuizione sulle pene sostitutive, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali
- Art. 438 c.p.p. – Presupposti del giudizio abbreviato
- Art. 545-bis c.p.p. – Condanna a pena sostitutiva