Incontestabile il foro del rinvio anche in executivis (Cass. pen. Sez. V n. 27478 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di irretrattabilità del foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l’ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i nuovi fatti indicati dall’art. 25 cod. proc. pen. Il principio si applica anche quando il provvedimento annullato sia un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione. In presenza di più sentenze di condanna da eseguire, pronunciate da giudici diversi, la competenza spetta al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima. Ai sensi del principio di perpetuatio competentiae, la competenza si determina con riguardo al momento di presentazione dell’istanza e non muta per effetto del successivo passaggio in giudicato di ulteriori sentenze a carico della stessa persona.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Milano la continuazione in executivis tra quattro sentenze di condanna. Il Tribunale, procedendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva rigettato l’istanza.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’incompetenza funzionale del Tribunale di Milano. Secondo la prospettazione difensiva, l’ultima sentenza tra quelle da porre in continuazione era stata emessa dal Tribunale di Monza, che sarebbe stato quindi il foro competente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché l’unico motivo è manifestamente infondato per convergenti ragioni.

Anzitutto, la sentenza rescindente della Cassazione aveva già individuato quale giudice competente il Tribunale di Milano. Sul punto la Corte richiama l’insegnamento consolidato secondo cui il principio di irretrattabilità del foro commissorio rende incontestabile la competenza del giudice del rinvio, salvo l’emergere dei nuovi fatti previsti dall’art. 25 cod. proc. pen. (Sez. I n. 37918 del 2024). Il principio opera anche quando il provvedimento annullato sia un’ordinanza del giudice dell’esecuzione (Sez. V n. 11332 del 2019).

In difetto di alcuna sopravvenienza rilevante, tale principio preclude ogni discussione sulla competenza nella sede di legittimità.

La Corte rileva poi che il ricorrente erra comunque nell’applicazione dei criteri di competenza in executivis. In presenza di più sentenze di condanna da eseguire, pronunciate da giudici diversi, la competenza spetta, per tutte, al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione riguardi la decisione emessa da altro giudice (Sez. I n. 23168 del 2007, con numerosi conformi).

La competenza andava verificata al momento della presentazione dell’istanza. In quel momento, secondo i certificati del casellario in atti, ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella emessa dal Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile in data 2.7.2024. Presso tale autorità giudiziaria era dunque radicata la competenza. Irrilevante è che, dopo la presentazione dell’istanza, sia intervenuta la sentenza del Tribunale di Monza, irrevocabile il 15.7.2025: per il principio di perpetuatio competentiae, le sentenze sopravvenute non modificano la situazione rilevante (Sez. I n. 51271 del 2019; Sez. I n. 6739 del 2014).

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 25 c.p.p.

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