Confisca e restituzione a terzi: ricorso del PM qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. III n. 28998 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia disposto la restituzione di cose oggetto di confisca va qualificato come opposizione, quando quel giudice abbia provveduto non de plano ma, irritualmente, nelle forme dell’udienza camerale. In tale ipotesi l’unico rimedio previsto è l’opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. È affetta da incompetenza funzionale il giudice dell’esecuzione che abbia emesso il provvedimento di restituzione quando la sentenza di condanna sia stata parzialmente riformata in appello non solo quanto alla pena, ma anche per la declaratoria di estinzione di parte dei reati. In tal caso la competenza spetta, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., al giudice di appello.

Il Fatto

Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 10.04.2026 ha accolto la richiesta di restituzione di beni confiscati, formulata da una terza estranea ai reati tributari contestati al coniuge, condannato con sentenza poi parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano.

Avverso quel provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, deducendo l’incompetenza del giudice dell’esecuzione e la contrarietà dell’ordinanza al giudicato formatosi nel processo principale. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dell’atto introduttivo. Poiché il Tribunale ha disposto la restituzione all’esito di un’udienza camerale non preceduta dalla decisione de plano, il ricorso del pubblico ministero deve essere considerato come opposizione. Il Collegio richiama sul punto Sez. V n. 15888 del 2026, secondo cui avverso il provvedimento emesso irritualmente nelle forme dell’art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.

La Corte rileva poi come pacifica l’incompetenza funzionale del Tribunale di Busto Arsizio, già riconosciuta dallo stesso giudice con ordinanza dell’08.06.2026 emessa nel procedimento riunito. La sentenza di condanna emessa da quel Tribunale era stata parzialmente riformata in appello non soltanto quanto alla pena, avendo il giudice di appello dichiarato estinti per prescrizione una parte dei reati.

Tale rilievo impone di individuare il giudice competente, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., nella Corte di Appello di Milano. Il Collegio sottolinea come la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio sarebbe priva di sostanziale significato, oltre che in contrasto con le esigenze di rapida trattazione, essendo quel giudice già dichiaratosi incompetente.

La decisione considera inoltre le anomalie procedimentali emerse dagli atti, tra cui la duplicazione del ricorso e la sua qualificazione come opposizione da parte di altra Sezione. Il provvedimento finale qualifica l’atto come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano, per l’eventuale riunione dei procedimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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