Conflitto di competenza del giudice dell’esecuzione e perpetuatio jurisdictionis (Cass. pen. Sez. I n. 33887 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna. Opera, in materia, il principio della perpetuatio jurisdictionis. Ne consegue che il giudice competente è quello che, alla data della domanda, aveva emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Il conflitto è ammissibile in presenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto formalmente manifestato dai giudici di conoscere del medesimo procedimento.

Il Fatto

La difesa del condannato presentava istanza al Tribunale di Perugia, quale giudice dell’esecuzione, per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione a una serie di reati giudicati dalla Corte di Appello di Perugia. Il Tribunale di Perugia declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Crotone, sul rilievo che l’ultimo provvedimento irrevocabile risultante dal casellario era la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone nel 2025, divenuta irrevocabile nel marzo 2025.

Il Tribunale di Crotone, ricevuti gli atti, sollevava conflitto di competenza, evidenziando che alla data di deposito dell’istanza la sentenza che aveva radicato la competenza secondo il Tribunale di Perugia non era ancora stata emessa.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del conflitto. Questo è ammissibile in presenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici, di conoscere del medesimo procedimento. Nel caso di specie il conflitto è ritenuto ammissibile.

Sul merito, la Corte richiama l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, quando l’esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis. Vengono richiamati Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Rv. 259171 e Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 – 01.

In applicazione di tale principio, la Corte afferma la competenza del Tribunale di Perugia, al quale gli atti devono essere trasmessi per la decisione sulla domanda. All’epoca di proposizione della stessa, infatti, tale ufficio era quello che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

La Corte rileva che, alla data di inoltro dell’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, la sentenza che giustificava, secondo il Tribunale di Perugia, la competenza in capo al Tribunale di Crotone, nemmeno era stata emessa. La Corte condivide sul punto la valutazione del Tribunale di Crotone.

Il conflitto è pertanto risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Perugia, cui gli atti vanno trasmessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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