Misure cautelari personali: identità del collegio del riesame non integra incompatibilità (Cass. pen. Sez. III n. 29222 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase de libertate, stante la natura sommaria e incidentale della cognizione, l’eventuale identità soggettiva dei componenti del collegio giudicante non integra una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen. L’esistenza di una causa di incompatibilità non rilevata con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione ex art. 37 cod. proc. pen., non incide sulla capacità del giudicante e non determina la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Le cause di ricusazione sono tassative e non possono essere ampliate né applicate in via analogica. Il delitto di violenza privata è integrato da qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Bologna, accogliendo l’appello cautelare del Procuratore della Repubblica, applicava nei confronti dell’indagato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, in relazione ai delitti di cui agli artt. 612-bis, 609-bis e 610 cod. pen., asseritamente commessi in danno della figlia. In primo grado il GIP aveva rigettato la richiesta cautelare.

Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: incompatibilità del collegio, carenza di gravità indiziaria per la violenza sessuale e per la violenza privata, assenza del periculum di reiterazione e del pericolo di inquinamento probatorio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte richiama il principio secondo cui la causa di incompatibilità non tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione non incide sulla capacità del giudicante e non è causa di nullità. Il ricorrente non aveva attivato la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen., con conseguente difetto di specificità. L’art. 34 cod. proc. pen. non contempla l’ipotesi dedotta: i casi di ricusazione sono predefiniti e non ampliabili per via analogica.

Nel merito, la Corte enuclea il principio per cui nella fase de libertate, per la natura sommaria e incidentale della cognizione, l’identità soggettiva dei componenti del collegio non importa incompatibilità. Le condotte erano state valutate nell’altro procedimento solo nella loro manifestazione fattuale, senza alcun giudizio di responsabilità sul fatto oggetto del giudizio cautelare.

Il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce la nozione oggettiva di “atti sessuali”: rileva il contatto corporeo che attinge parti tradizionalmente definite erogene, con esclusione dei distretti che stimolano la libido solo in una sessualità particolare. Per le zone della c.d. “zona grigia” si impone una decodificazione che valorizzi la condotta nel suo complesso, il contesto e il rapporto tra le parti. Il Riesame aveva inferito la natura sessuale del bacio dalla zona attinta, dai pregressi rapporti e dall’atteggiamento seduttivo dell’indagato.

Il terzo motivo è infondato: integra violenza privata la condotta di chi pone l’autovettura in modo da bloccare il passaggio, essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso delle libertà di determinazione e di azione.

Il quarto motivo è inammissibile, per la doppia presunzione di adeguatezza e proporzionalità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare: la confermata esigenza cautelare ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. renderebbe privo di effetti favorevoli l’eventuale accoglimento. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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