Prestanome di diritto responsabile per omessa vigilanza sull’amministratore di fatto (Cass. pen. Sez. III n. 30068 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di diritto di una società, anche quando rivesta la qualifica di mero prestanome, è titolare degli obblighi inerenti all’amministrazione e risponde dei reati tributari non già in virtù della sola posizione formale, ma per la condotta omissiva posta in essere. Egli concorre con l’amministratore di fatto quando non impedisce, ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire, omettendo l’esercizio dei poteri di gestione e di controllo sull’operato dell’amministratore di fatto. Il legale rappresentante che non abbia l’effettiva gestione dell’ente non risponde per violazione dei doveri di vigilanza, ma quale autore principale della condotta, essendo direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni fiscali. La sospensione condizionale della pena richiesta nei motivi di appello impone al giudice di secondo grado una risposta motivata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di due imputati per alcuni reati tributari estinti per prescrizione e, quanto a uno di essi, per improcedibilità dell’azione penale, rideterminando le pene per i reati residui. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, l’art. 5, l’art. 8 e l’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione a fatture per operazioni inesistenti e all’omessa dichiarazione.

Avverso la sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo lamentava, tra l’altro, di essere stato qualificato mero prestanome e di avere cessato la carica prima della condotta contestata; il secondo contestava la qualifica di gestore di fatto e la mancata declaratoria di prescrizione. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto escluso che le due sentenze di merito fossero difformi nella valutazione della posizione del ricorrente. Esse concordano nell’attribuire la responsabilità sulla base della qualifica di amministratore di diritto, con i conseguenti obblighi di controllo e vigilanza sull’altrui gestione. Il ricorrente non aveva contestato la materialità dei fatti, né aveva spiegato per quali ragioni avesse consentito ad altri la gestione della società.

Su questo punto il Collegio ha richiamato un principio consolidato: l’amministratore di diritto, anche se mero prestanome, è comunque investito degli obblighi inerenti all’amministrazione della società (Sez. 5 n. 43977 del 14.07.2017). La sua responsabilità, a titolo di concorso con l’amministratore di fatto, non deriva dalla posizione formale, ma dalla condotta omissiva consistente nel non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire. Nella specie, il legale rappresentante non aveva esercitato i poteri di gestione e di controllo, così concorrendo con il gestore effettivo (Sez. 3 n. 20050 del 16.03.2022; Sez. 3 n. 4333 del 04.12.2025).

Manifestamente infondata è stata ritenuta la censura relativa all’art. 25 quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001. La norma è stata introdotta dal d.l. n. 124 del 2019, in vigore dal 25 dicembre 2019, e non può applicarsi ai reati commessi anteriormente, limitatamente in ogni caso ai reati di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

Parzialmente fondata è stata invece la censura sull’assenza della carica sociale nel periodo contestato. Quanto a un capo di imputazione, la condotta commissiva era stata contestata dopo la cessazione formale della carica; accertato l’affidamento della gestione anche ad altri, la Corte territoriale avrebbe dovuto argomentare il concorso del ricorrente. Rilevata la sopravvenuta prescrizione unitamente al vizio di motivazione, la sentenza è stata annullata senza rinvio per quel reato (Sez. 4 n. 29627 del 21.04.2016; Sez. 2 n. 32577 del 27.04.2010). Per altro capo, la contestazione riguardava il ricorrente anche quale collaboratore della società per l’intero arco temporale, e il motivo è stato giudicato generico.

La Corte ha poi ritenuto inammissibile il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, motivato con l’assenza di elementi positivi di valutazione, e ha accolto quello sull’omessa risposta alla richiesta di sospensione condizionale della pena, devoluta nei motivi di appello, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna anche per la rideterminazione della pena. Il ricorso del secondo imputato è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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