Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1820 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e le assegna un termine per l’esecuzione. Il rito non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva: l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi legali e di mora, non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, l’azione per il recupero coattivo è ammissibile. La misura della penalità di mora può essere negata se manifestamente iniqua e sproporzionata, mentre va disposta la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per quattro anni scolastici, la somma di euro 500,00 annui. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata.

Non avendo l’amministrazione adempiuto, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il giudice chiarisce la natura del rito: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve soltanto a consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Capitale residuo e accessori andranno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Quanto al termine, è decorso quello dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione esecutiva.

Il ricorso va dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme recate dal titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.

La somma richiesta a titolo di penalità di mora è invece negata, perché manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni. Non è dovuto alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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