Parere negativo sul difetto di motivazione analitica nello spin-off pubblico-privato (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 331 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni è assoggettato, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, a un peculiare controllo della Corte dei conti rimesso alla verifica dell’assolvimento di un onere di motivazione analitica. La Sezione di controllo esamina la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti condotti dall’amministrazione, l’affidabilità e l’attendibilità delle stime, senza sindacare il merito della scelta. Il parere negativo non preclude la facoltà dell’ente di procedere; questi è però tenuto a motivare analiticamente le ragioni del discostamento e a darne pubblicità sul proprio sito internet istituzionale, informandone la Sezione. L’onere non è assolto quando manchino la valutazione prospettica sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e l’analisi comparativa delle alternative gestionali.
Il Fatto
La Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione con cui ha approvato la proposta di spin-off denominato “GraftCare”, società a responsabilità limitata a partecipazione pubblico-privata. La Fondazione assume una quota del 10% del capitale, pari a 20.000,00 euro, con conferimento autorizzato di 2.000,00 euro; tre soci privati sottoscrivono ciascuno il 30%.
L’operazione riguarda la valorizzazione di un brevetto relativo ai meccanismi patogenetici dell’insufficienza renale acuta. L’ente ha chiesto il parere ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118. La Sezione ha attivato l’istruttoria, chiedendo regolamento, verbali, business plan, pareri e documentazione sulle procedure di evidenza pubblica, ottenendo un riscontro solo parziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del controllo. Il parere ex art. 5 TUSP postula, secondo la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, l’espletamento di una peculiare attività di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti. Il sindacato non invade il merito: verifica la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti, nonché l’affidabilità delle stime, in una valutazione di coerenza e ragionevolezza delle conclusioni.
Sul piano dei profili formali, l’organo competente è individuato correttamente nel Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), TUSP. L’atto presenta però lacune: non reca compiutamente alcuni elementi essenziali richiesti dall’art. 2463 cod. civ. e manca di ogni cenno alla compatibilità dell’intervento finanziario con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, prescritta dall’art. 5, comma 2, TUSP. Emerge inoltre una discordanza temporale tra l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, pubblicato il 15 gennaio 2025, e l’istanza del proponente del 27 novembre 2024, che già indicava i soci privati. Il parere della Commissione Spin-off risulta espresso in data anteriore alla presentazione della proposta e riferito all’accreditamento, non alla partecipazione. Diffida l’assenza di patti parasociali previsti dal regolamento, con aumento delle aree di rischio per la Fondazione quale socio di minoranza.
Nel merito, il Collegio ritiene assolto l’onere motivazionale sulle finalità istituzionali ex artt. 5, comma 1, e 4 TUSP: le attività della società sono indirizzate a un servizio di interesse generale in ambito di salute pubblica. Restano invece disattesi gli oneri sulla sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, e sulla convenienza economica. Il business plan non dettaglia la costruzione delle proiezioni di costi e ricavi e non è accompagnato da una rielaborazione critica dell’ente. Non risulta attestata la copertura dell’esborso nel budget 2025, né valutata la maggiore convenienza dello strumento societario rispetto ad alternative gestionali, con riferimento ai parametri dell’art. 20 TUSP. In conclusione, pur riconoscendo la meritoria finalità pubblica dell’operazione, la Sezione rende parere negativo, salva la facoltà dell’ente di procedere egualmente, con obbligo di motivare analiticamente le ragioni del discostamento e di darne pubblicità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.