Inammissibili i motivi nuovi se il ricorso originario è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 7881 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione si trasmette ai motivi nuovi, depositati successivamente, per l’imprescindibile vincolo di connessione che li lega ai primi e per l’esigenza di evitare un surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. Il vizio radicale che inficia l’impugnazione originaria non può essere sanato dalla proposizione di motivi aggiunti. È inammissibile, perché articolato esclusivamente in fatto, il motivo che chieda alla Corte una rilettura degli elementi probatori o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione del fatto. È parimenti inammissibile il motivo che riproponga doglianze già valutate dal giudice di appello, o che censuri il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto fondato sulla gravità della condotta e sui precedenti penali.

Il Fatto

Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, in data 22 gennaio 2024, ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., contestato in forma concorsuale. Il primo ricorrente deduce erronea interpretazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità concorsuale; l’altro lamenta violazione della stessa disposizione, vizio di motivazione sugli elementi costitutivi del reato e mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Il difensore di uno dei ricorrenti deposita, in data 27 dicembre 2024, motivi aggiunti con cui deduce violazione degli artt. 707 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. e violazione del divieto di scienza privata del giudice, per l’utilizzo da parte della Corte territoriale di informazioni acquisite tramite applicazioni di mappatura satellitare. La questione centrale diviene, dunque, la sorte dei motivi nuovi quando quelli originari siano inammissibili.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i motivi dei due ricorrenti. Il motivo del primo è articolato esclusivamente in fatto e proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità: resta estraneo ai poteri della Cassazione rileggere gli elementi probatori o adottare autonomi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Entrambe le sentenze di merito hanno dato conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere il concorso nel reato di cui all’art. 707 cod. pen., con valutazione rispettosa dei canoni di logica e dei principi che governano l’apprezzamento delle prove.

Quanto all’altro ricorrente, il primo e il secondo motivo sono aspecifici, perché reiterano doglianze sulla ricostruzione dei fatti e sull’interpretazione del materiale probatorio già formulate in appello e affrontate in termini precisi dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato. La ricostruzione si fonda su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 131-bis cod. pen., è aspecifico e non consentito in sede di legittimità. La Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione della disposizione, non ravvisando gli estremi della tenuità del fatto in considerazione della gravità della condotta e dei plurimi precedenti penali dell’imputato, che escludono la non abitualità del comportamento espressamente richiesta dalla norma invocata.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili. Da tale esito la Corte fa discendere l’originaria inammissibilità dei motivi aggiunti: l’inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, poiché in questi ultimi si trasmette il vizio radicale che inficia i primi, per l’imprescindibile vincolo di connessione e per l’esigenza di evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. Il principio è ribadito richiamando Sez. VI n. 9837 del 2018, Sez. V n. 48044 del 2019, Sez. III n. 43917 del 2021 e Sez. II n. 641 del 2023. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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