Patrocinio a spese dello Stato rilevano redditi da vendita immobile ereditato (Cass. pen. Sez. IV n. 10026 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, devono essere computati tutti i redditi leciti e illeciti percepiti dall’istante, comprese le somme ricavate dalla vendita di beni pervenutigli a seguito di successione ereditaria. L’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 non richiama il solo reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione, ma anche i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte e quelli assoggettati a imposta sostitutiva, nonché le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga. Ne consegue che l’omessa indicazione di tali somme nella dichiarazione sostitutiva contenuta nell’istanza integra il reato contestato anche sotto il profilo soggettivo, poiché l’erronea nozione di reddito è errore inescusabile e non rileva ai sensi dell’art. 47 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 27 maggio 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 95 e 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002, in relazione agli artt. 46, lett. o), e 76 del d.P.R. n. 445/2000. La contestazione riguarda la dichiarazione sostitutiva contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
In tale dichiarazione l’imputato aveva attestato un reddito riferito all’anno 2017 pari a 4.800 euro, derivante da aiuti economici familiari, omettendo di indicare la vendita di un fabbricato avvenuta nel marzo 2017 per un valore dichiarato di 46.300 euro. Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 76 e ss. del d.P.R. n. 115/2002 e agli artt. 67 e ss. del T.U.I.R., nonché la violazione degli artt. 3 e 25, comma 2, Cost.
La Motivazione della Corte
La Sezione quarta ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il percorso argomentativo muove dal principio, già affermato dalla stessa Sezione, secondo cui ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ammissione al beneficio vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata. Nella specie il ricorrente sosteneva che l’alienazione di un immobile acquisito per via ereditaria non produca reddito, difettando una plusvalenza, e che pertanto la sua omissione fosse giustificata.
La Corte ha respinto questa impostazione richiamando un precedente specifico in materia di immobili pervenuti per successione ereditaria. Nella valutazione del possesso dei requisiti reddituali deve tenersi conto di tutti i redditi leciti e illeciti, compresi quelli ricavati dalla vendita di beni pervenuti per eredità. La Corte territoriale ha quindi correttamente affermato l’illiceità e l’assoluta non giustificabilità della mancata indicazione delle somme percepite a titolo di vendita immobiliare.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, che, nel fissare le condizioni di ammissione, non si limita a richiamare il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione, ma estende il computo ai redditi esenti dall’IRPEF, a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e a quelli assoggettati a imposta sostitutiva. La Corte ha poi richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 382 del 1985, secondo cui nella nozione di reddito rilevante devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga, ivi inclusi gli aiuti economici significativi e non saltuari prestati da familiari non conviventi o da terzi, ove accertati con gli ordinari mezzi di prova.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha confermato la motivazione della sentenza impugnata: sussiste il dolo generico, poiché l’omessa indicazione del reddito non può ricondursi all’errore dell’art. 47 cod. pen. L’erronea nozione di reddito rilevante è errore inescusabile, dato che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato è espressamente richiamata dalla norma incriminatrice e non costituisce legge extrapenale. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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