Riesame cautelare, motivazione assente sugli indizi di ricettazione (Cass. pen. Sez. I n. 12380 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale del riesame che, nel confermare una misura cautelare, ometta ogni autonoma rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati contestati, limitandosi a riportare il percorso argomentativo dell’ordinanza genetica, adotta una motivazione da ritenersi assente, con conseguente annullamento con rinvio sul punto. Integra concorso nella detenzione illecita di armi la condotta di chi, consapevole della presenza delle armi, non rimuova la situazione antigiuridica e contribuisca alla loro occultazione, alla vigilanza sui luoghi e alle scelte di custodia. La clausola di riserva contenuta nell’art. 378 cod. pen. preclude la configurazione del favoreggiamento quando sia ritenuto il concorso nel reato presupposto. L’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. può desumersi, nei limiti della valutazione cautelare, dalla tipologia e quantità delle armi detenute. La contemporanea restrizione cautelare di un correo non fa venir meno il giudizio di pericolosità dell’indagato.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, con ordinanza emessa nel procedimento cautelare, confermava il provvedimento applicativo della custodia in carcere nei confronti di un’indagata, in relazione a reati di detenzione di armi comuni, da guerra e clandestine e di ricettazione, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Le condotte erano contestate in concorso con il coniuge.
Avverso il provvedimento l’indagata proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: asserita applicazione generica della misura anche per reati contravvenzionali non contemplati; assenza di motivazione sui gravi indizi per la ricettazione e difetto di prova sulla condotta concorsuale; qualificazione delle proprie condotte come mero favoreggiamento, scriminato ex art. 384 cod. pen.; illogicità nell’affermazione dell’aggravante mafiosa; cessazione delle esigenze cautelari a seguito dell’arresto del coniuge.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla ricettazione, rigettandolo nel resto. Il primo motivo è inammissibile perché inconferente: l’ordinanza impugnata non richiama in alcun modo i reati contravvenzionali di cui all’art. 697 cod. pen., né in intestazione né in motivazione né nel dispositivo.
Il secondo motivo è fondato. Il Tribunale del riesame, dopo aver descritto il percorso dell’ordinanza genetica, non dedica alcuna autonoma valutazione alla sussistenza dei gravi indizi per la ricettazione, passando dalla detenzione di armi alle aggravanti e alle esigenze cautelari. Manca anche un rinvio per relationem alla motivazione del provvedimento genetico, tecnica ammessa solo nei limiti indicati dalla Sez. 6 n. 566 del 2015 (Nappello). Su tale reato, richiamata la Sez. 1 n. 8518 del 2021 (Galletta), la motivazione è assente, con annullamento con rinvio.
Il terzo motivo è infondato. La difesa deduce che le condotte dell’indagata integrerebbero un mero aiuto al coniuge, sussumibile nel favoreggiamento e scriminato ex art. 384 cod. pen. La Corte rileva però che l’art. 378 cod. pen. contiene una clausola di riserva che ne esclude l’applicazione in presenza di un concorso nel reato presupposto, ritenuto dal Tribunale. L’ordinanza attribuisce all’indagata non un concorso morale, ma concreti comportamenti materiali: individuazione dei luoghi di occultamento, sorveglianza, pianificazione della custodia. Richiamate la Sez. 1 n. 31171 del 2021 (Lisciarelli) — che esclude il concorso per la sola coabitazione — e la Sez. 1 n. 12308 del 2020 (Surace), la Corte osserva che nel caso concreto vi è molto di più dei comportamenti già ritenuti concorsuali in tale pronuncia.
Il quarto motivo è infondato. L’aggravante è ricostruita su due argomenti concatenati: la consapevolezza della detenzione di armi nell’interesse di terzi e quella dell’inserimento del coniuge nella struttura criminale. La tipologia e la quantità delle armi detenute rendono logicamente sostenibile, nei limiti della valutazione cautelare, la destinazione alle esigenze della criminalità organizzata, senza necessità di ulteriori prove dirette.
Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità: non si confronta con la motivazione che fonda la pericolosità su una precedente condanna per fatti analoghi, autonoma dal coniuge. Richiamate la Sez. 4 n. 484 del 2022 (PM in proc. Abdelseoud) e la Sez. 1 n. 3762 del 2020 (Bastone), la Corte ribadisce che un vincolo cautelare su un correo non esclude il giudizio di pericolosità. Il provvedimento è annullato con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., limitatamente alla ricettazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale
- Art. 384 c.p. – Casi di non punibilità
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 697 c.p. – Detenzione abusiva di armi
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva