Ricorso non ammissibile per questioni non manifeste o prive d’interesse (Cass. pen. Sez. 2 n. 11139 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., con cui si deduce una erronea qualificazione giuridica del fatto, qualora la diversa qualificazione prospettata non risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e non sia frutto di un errore manifesto, ma presenti margini di opinabilità o si traduca in una mera richiesta di rivisitazione del compendio probatorio. L’impugnazione della decisione di diniego della richiesta di invio a un programma di giustizia riparativa, pur avendo natura giurisdizionale, deve essere sostenuta da un interesse attuale e concreto, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad ottenere una decisione più vantaggiosa; tale interesse non sussiste, nel processo conclusosi con sentenza di patteggiamento, per un reato procedibile d’ufficio, ove non sia dedotto un vizio attinente alla volontà espressa nella richiesta di pena.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina applicava, su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa ai due imputati, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. equivalente alla recidiva contestata, per il delitto di tentata rapina aggravata.
Il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo deduceva la violazione dell’art. 444 cod. proc. pen., lamentando l’omessa valutazione da parte del giudice della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, in considerazione del ruolo del complice che faceva da ‘palo’ in un luogo diverso. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla mancata valutazione della richiesta di ammissione ai programmi di giustizia riparativa, ex art. 129-bis cod. proc. pen., a seguito dell’avvenuto integrale risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento a specifici motivi, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Ha tuttavia precisato che tale motivo di impugnazione è esperibile solo nei casi di errore manifesto, ovvero quando la qualificazione adottata risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. La diversa qualificazione, per essere sindacabile in cassazione, non deve presentare margini di opinabilità, pena la trasformazione dell’accordo sulla pena in un accordo sui reati.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, poiché i ricorrenti avevano proposto una mera enunciazione, priva di reali contenuti critici, limitandosi a invocare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivisitazione degli elementi probatori. La qualificazione giuridica operata dal giudice non è stata considerata palesemente eccentrica rispetto ai capi di imputazione.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha evidenziato, richiamando le Sezioni Unite n. 5166 del 30/10/2025, il carattere giurisdizionale della decisione del giudice sulla richiesta di invio a un Centro per la giustizia riparativa. Tale decisione, se impugnabile unitamente alla sentenza conclusiva del grado, deve essere sostenuta da un interesse attuale e concreto dell’impugnante a rimuovere una situazione di svantaggio processuale e a conseguire una decisione più vantaggiosa.
Nella specie, la Corte ha rilevato la carenza di interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., poiché i ricorrenti si erano limitati a rappresentare genericamente la possibilità di un esito positivo del programma, senza declinare l’interesse concreto alla sua attuazione. Inoltre, essendosi il processo concluso con sentenza di patteggiamento per un reato procedibile d’ufficio, non era configurabile alcuna sospensione del processo ai sensi dell’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., e non era stato dedotto alcun vizio attinente alla volontà espressa nella richiesta di applicazione della pena.
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Nota della Redazione
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