Revoca della sospensione condizionale per reato permanente commesso nel quinquennio (Cass. pen. Sez. I n. 12847 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. è provvedimento meramente ricognitivo di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato. Il presupposto sostanziale è costituito dall’aver commesso un nuovo reato nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non dalla data della sentenza di condanna che lo accerta. Ne consegue che è irrilevante che la condanna per il delitto commesso nel quinquennio sia stata emessa, o sia divenuta irrevocabile, soltanto dopo il decorso del quinquennio stesso. Ai fini della revoca rileva la data di commissione del reato, mentre non è decisiva la data della sentenza che ne accerta l’esistenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 6 dicembre 2024 ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza di condanna irrevocabile il 27 ottobre 2009. L’istanza era stata proposta ex art. 168 cod. pen. per il sopraggiungere di una ulteriore condanna della Corte d’appello di Salerno del 10 febbraio 2015, irrevocabile il 22 luglio 2016, per reati associativi e di usura. Secondo il giudice dell’esecuzione, la condotta associativa si era protratta anche nel quinquennio successivo alla sentenza con cui era stata concessa la sospensione; ai fini della revoca rileva la data di commissione del reato, non quella della sentenza di condanna che lo accerta.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: nessun reato sarebbe stato commesso nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza, e la pena oggetto di sospensione sarebbe ormai estinta ex art. 167 cod. pen. Il pubblico ministero aveva peraltro richiesto la revoca ai sensi del n. 2 del comma 1 dell’art. 168 cod. pen., mentre l’ordinanza avrebbe ritenuto la situazione di cui al n. 1 dello stesso comma.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. La revoca è stata disposta per la commissione di ulteriore reato, con condanna della Corte d’appello di Salerno del 10 febbraio 2015, irrevocabile il 22 luglio 2016. L’argomento del ricorrente, secondo cui i reati oggetto di quella sentenza non sarebbero stati commessi nel quinquennio, non regge. Il condannato è stato riconosciuto responsabile del delitto di cui all’art. 416 cod. pen., con consumazione indicata come “Salerno a tutt’oggi”: la data della sentenza di condanna di primo grado, che interrompe la permanenza, è il 17 maggio 2011, data ricompresa nel quinquennio decorrente dal 27 ottobre 2009.

Il delitto contestato senza una data precisa di cessazione della continuazione è reato permanente fino alla data della sentenza di primo grado, e quindi fino al 17 maggio 2011. Esiste dunque un reato commesso nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza in cui fu concessa la pena sospesa. Quanto alla dedotta assenza di condanna per l’art. 416-bis cod. pen., la Corte rileva che l’argomento è inammissibile perché inconferente: il certificato penale è stato rettificato solo nella parte in cui indicava quella qualificazione, mentre la condanna effettiva riguardava l’art. 416 cod. pen.

L’errore del certificato deriva dalla riqualificazione del fatto contestato operata dal giudice dell’udienza preliminare nel decreto che dispone il giudizio. Ai limitati effetti del giudizio, la differenza tra i due titoli di reato non è rilevante, perché entrambi sono reati permanenti la cui permanenza cessa alla data della sentenza di primo grado. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione, pur citando l’art. 416-bis cod. pen., può quindi essere corretto in motivazione, restando ferma la decisione nella parte in cui rileva la commissione di un reato entro il quinquennio.

Infine, la Corte respinge la tesi secondo cui la sentenza di condanna sarebbe divenuta irrevocabile quando erano già decorsi cinque anni, con conseguente estinzione della pena ex art. 167 cod. pen. Nel caso dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. è irrilevante che la sentenza di condanna per il delitto commesso nel quinquennio sia stata emessa, o divenuta irrevocabile, solo dopo il decorso del quinquennio. Richiamando Sez. I n. 22546 del 2023, Sez. I n. 9673 del 2024 e Sez. I n. 18843 del 2020, la Corte ribadisce che l’accertamento giudiziale del delitto, con efficacia di giudicato, in un momento successivo al quinquennio non è ostativo alla revoca; esso è condizione necessaria per procedervi, non presupposto sostanziale. Le Sezioni Unite n. 7551 del 1998 avevano già chiarito che la sentenza revocante è meramente ricognitiva di un effetto decadenziale risalente de iure al momento in cui si è verificata la condizione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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