Rescissione del giudicato e omessa riproduzione degli alias: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 13547 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare le doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, risultando in tal modo privo di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. La mancata riproduzione degli alias negli atti successivi alla richiesta di rinvio a giudizio, quando le notificazioni siano state effettuate presso il domicilio eletto e il difensore di fiducia abbia partecipato al processo, costituisce una mera omissione materiale, emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali. Non si applica la disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della novella, sia già stata pronunciata ordinanza che ha disposto di procedere in assenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 28 novembre 2024, ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell’interesse di un imputato avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 27 ottobre 2022, divenuta definitiva il 26 aprile 2023.
Secondo la tesi difensiva, l’imputato era stato identificato nel 2016 in relazione a un procedimento penale, con elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia. Nei successivi atti introduttivi, il nominativo sarebbe stato indicato diversamente, con gli alias, sì da impedire la corretta instaurazione del rapporto tra imputato e difensore. La Corte di appello ha invece ritenuto che le notificazioni erano state effettuate presso il domicilio eletto e che il difensore aveva partecipato al processo. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza per violazione di legge sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta anzitutto una questione di diritto intertemporale. Rileva che al procedimento non si applica la disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrata in vigore il 31 dicembre 2022. Dal provvedimento impugnato emerge infatti che a tale data era già stata pronunciata ordinanza con cui si era disposto di procedere in assenza. La Corte richiama, in termini di applicazione della previgente disciplina in caso analogo, Sez. IV n. 21544 del 21 marzo 2024.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata. La Corte di appello aveva osservato che già la richiesta di rinvio a giudizio aveva riguardato l’indicazione del nome oggi affermato come quello reale e che al difensore di fiducia, domiciliatario, erano state effettuate le notificazioni relative al processo.
Il ricorso, invece, si limita a riprodurre le doglianze già rivolte all’istanza di rescissione, imputando al provvedimento di non averle accolte. La Cassazione richiama sul punto, ex plurimis, Sez. IV n. 2644 del 16 dicembre 2022, Sez. IV n. 49411 del 26 ottobre 2022 e Sez. VI n. 8700 del 21 gennaio 2013, secondo cui il motivo che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato è inammissibile, venendo meno la funzione stessa dell’impugnazione.
Il motivo è dunque irrimediabilmente privo di specificità, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. La Corte richiama la Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000 per escludere che l’evidente inammissibilità dei motivi consenta di ritenere il ricorrente immune da colpa.
Nota della Redazione
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