Patto di prova nullo senza firma del datore: rapporto a tempo indeterminato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8849 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La forma scritta richiesta dall’art. 2096 cod. civ. per il patto di assunzione in prova è prescritta ad substantiam e deve sussistere sin dall’inizio del rapporto di lavoro. La sua mancanza comporta la nullità assoluta del patto, senza possibilità di equipollenti o sanatorie. È ammessa solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima dell’esecuzione del contratto, non anche la successiva documentazione della clausola mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti. La produzione in giudizio della scrittura privata da parte di chi non l’aveva sottoscritta opera esclusivamente ex nunc, al momento della produzione, e non retroagisce a sanare il difetto originario. Ne consegue che, in difetto di valido patto di prova, il rapporto deve intendersi costituito ab origine come contratto a tempo indeterminato e non esiste alcuna area di libera recedibilità del datore di lavoro.
Il Fatto
Il lavoratore era stato dipendente di una società fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, poi impugnato davanti al giudice del lavoro. Egli deduceva la nullità e comunque l’inefficacia del recesso, perché proveniente a non domino: era stato assunto e aveva sempre lavorato per altra società del medesimo gruppo, mentre la formale datrice di lavoro era una diversa società.
Costituitasi la società intimata, questa eccepiva che il rapporto si era risolto per dimissioni del lavoratore. Il Tribunale dichiarava inefficace il licenziamento e ordinava la reintegrazione; all’esito dell’opposizione confermava sostanzialmente la decisione, aggiungendo che le asserite dimissioni erano comunque inefficaci per mancato rispetto delle formalità di cui all’art. 4 legge n. 92/2012. La Corte d’Appello accoglieva il gravame della società, rigettava le domande del lavoratore e lo condannava alle spese: il rapporto si era validamente risolto al termine del periodo di prova, in virtù di licenziamento ad nutum libero anche nella forma. Il lavoratore ricorreva per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità il secondo motivo, per il suo valore potenzialmente assorbente, e lo dichiara inammissibile per difetto di specificità: dalle trascrizioni parziali degli atti di parte non emerge dove, con quale atto e in che termini la datrice di lavoro abbia introdotto la questione del patto di prova, il che impedisce di apprezzare la violazione dell’obbligo di rilevare d’ufficio l’inammissibilità del novum in appello.
Nel merito, il primo motivo è convertito in quello previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. per violazione della norma sulla forma scritta ad substantiam prevista per il patto di prova. I motivi primo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati.
La Corte richiama la propria giurisprudenza: la forma scritta necessaria, a norma dell’art. 2096 cod. civ., è richiesta ad substantiam e il requisito deve sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza equipollenti o sanatorie. È ammessa solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima dell’esecuzione del contratto, non la successiva documentazione della clausola mediante la sottoscrizione originariamente mancante di una parte, perché ciò risolverebbe nella convalida di un atto nullo, con diminuzione della tutela del lavoratore (Cass. n. 21758/2010).
La Corte riconosce che, in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura privata a cura di chi non l’aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale. Tuttavia precisa che tale perfezionamento si verifica soltanto ex nunc, al momento della produzione in giudizio (Cass. n. 1525/2018; Cass. n. 5919/2016).
Pertanto, all’inizio del rapporto non esisteva un valido patto di prova per la mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro: il rapporto deve intendersi costituito ab origine come contratto a tempo indeterminato e non vi era alcuna area di libera recedibilità della datrice, erroneamente dichiarata dalla Corte territoriale. Il quinto motivo è in parte inammissibile — il vizio motivazionale riporta un’affermazione priva di valore di autonoma ratio decidendi — e in parte assorbito quanto alla questione delle dimissioni, rimasta impregiudicata e da riesaminare in sede di rinvio. Il sesto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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