Nessuna decadenza per il recesso durante il periodo di prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9282 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regime decadenziale di cui all’art. 6 legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, legge n. 183/2010, non si applica al recesso intimato durante il periodo di prova. L’elenco delle fattispecie sottoposte alla nuova disciplina dei termini riguarda esclusivamente le ipotesi di invalidità del licenziamento di un rapporto già perfezionato. La normativa sui licenziamenti individuali opera, ai sensi dell’art. 10 legge n. 604/1966, solo quando l’assunzione sia divenuta definitiva e siano decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto. L’inapplicabilità della decadenza si colloca a monte delle questioni di merito, che restano da esaminare.

Il Fatto

Il lavoratore è stato assunto con qualifica di quadro e patto di prova di sessanta giorni. La società ha intimato il recesso in data 4.12.2018 per mancato superamento del periodo di prova. Il lavoratore ha impugnato stragiudizialmente il provvedimento il 28.12.2018, chiedendo il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione paritetica dell’Ente Bilaterale di Vicenza. Il datore non ha depositato memoria nei venti giorni successivi alla convocazione.

Il ricorso giudiziale, depositato il 4.6.2019, è stato ritenuto tardivo. Il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’impugnativa per intervenuta decadenza; la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la decisione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il quinto motivo e assorbe gli altri. Il lavoratore deduce la violazione degli artt. 6 e 10 legge n. 604/1966 in combinato disposto con l’art. 2096 cod. civ., sostenendo che la disciplina sui licenziamenti individuali non si applichi ai lavoratori assunti in prova prima che l’assunzione sia divenuta definitiva.

La Corte muove dalla giurisprudenza formatasi in materia di impugnazione del licenziamento, richiamando Cass. n. 14057/2019 e Cass. n. 27948/2018, relative alla decadenza in caso di richiesta di tentativo di conciliazione non seguita dal deposito del ricorso entro sessanta giorni dal rifiuto datoriale.

Il Collegio rileva che la Corte di merito non ha considerato la particolare natura del rapporto di lavoro e del recesso, avvenuto durante il periodo di prova. Tale specificità è rilevante per effetto dell’art. 10 legge n. 604/1966. Il regime decadenziale dell’art. 32 legge n. 183/2010 si applica alle ipotesi di allontanamento espressamente indicate e non al recesso intimato durante il periodo di prova, che non rientra, per la particolare valenza dell’istituto, nei casi di invalidità del licenziamento menzionati dalla norma, riferibili alle sole ipotesi di recesso unilaterale da un rapporto già in essere o perfezionato (Cass. n. 7801/2017; Cass. n. 12357/1993).

La normativa novellata nel 2010 è dunque applicabile solo quando l’assunzione diventi definitiva e siano decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto. La mancata menzione del recesso in prova nell’elenco delle fattispecie sottoposte alla nuova disciplina deriva dalla diversa ratio che connota l’istituto rispetto al licenziamento.

Né è inconciliabile con il motivo accolto la prospettazione della nullità del patto di prova: la tutela va valutata in ottica diacronica. L’inapplicabilità della decadenza si pone a monte delle questioni di merito, da esaminare una volta superato l’ostacolo di rito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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