Art. 97.

Art. 97.

Responsabilità di più soccombenti

Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO III — DELLE PARTI E DEI DIFENSORI › CAPO IV — Delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali