Royalties per uso del marchio e rinnovo tacito del contratto di licenza (Cass. civ. Sez. V n. 13202 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e di IVA, il contratto di licenza di marchio può essere rinnovato per facta concludentia, non essendo imposta la forma scritta ad substantiam né essendo vietata la stipula mediante esecuzione della prestazione ai sensi dell’art. 1327 c.c., in applicazione dei principi di autonomia privata di cui all’art. 1322 c.c. e di libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale. Ne deriva che le royalties corrisposte per l’uso del marchio, in quanto costi effettivamente sostenuti e inerenti all’attività di impresa, sono deducibili ai fini delle imposte dirette e la relativa IVA è detraibile, secondo una valutazione qualitativa e non utilitaristica dell’inerenza, il cui onere probatorio grava sul contribuente. Il diritto alla detrazione dell’IVA spetta anche in presenza di violazioni degli obblighi formali, purché siano soddisfatti tutti i requisiti sostanziali, salvo che la violazione sia finalizzata a un intento fraudolento o a impedire la prova certa di tali requisiti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società operante nella distribuzione al dettaglio di calzature e abbigliamento un avviso di accertamento con cui recuperava maggiori imposte ai fini IRES, IVA e IRAP per l’anno 2013. L’Ufficio contestava la deduzione di componenti negativi privi dei requisiti di certezza e inerenza di cui all’art. 109 TUIR, relativi a consulenze e prestazioni di assistenza, e rilevava l’indeducibilità dei costi per royalties corrisposte a una società per l’utilizzazione di un marchio, sul presupposto che il contratto di licenza esclusiva fosse scaduto a una certa data.

La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo legittimamente dedotti i costi per royalties. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformava la decisione e condannava la contribuente alle spese del doppio grado. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sette motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via logicamente prioritaria il terzo, il quarto e il settimo motivo, trattandoli congiuntamente. La contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 1, TUIR e degli artt. 1321 e 1350 c.c., sostenendo che il contratto di licenza non era affatto inesistente o scaduto, ma semplicemente rinnovato in forma tacita, e che non si comprende per quale ragione tale rinnovo debba ritenersi invalido ai fini fiscali.

Nel merito, i motivi sono ritenuti fondati. La Corte ricorda che, in tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazione, è a carico del contribuente (Cass., Sez. V, 13 febbraio 2025, n. 3747).

In forza del principio di neutralità fiscale dell’IVA, ogni fornitore o prestatore di servizio che abbia corrisposto l’imposta può detrarla dai costi sostenuti, interrompendosi il meccanismo allorché il bene o il servizio siano resi al consumatore finale (Cass., Sez. V, 14 ottobre 2021, n. 27961). Il diritto alla detrazione spetta anche in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia agito con intento fraudolento o la violazione sia finalizzata a impedire la prova certa dei requisiti sostanziali (Cass., Sez. V, 5 gennaio 2022, n. 143).

Nel caso di specie, i costi sono stati effettivamente sostenuti e sono inerenti all’attività d’impresa, trattandosi di royalties per l’uso del marchio. La questione centrale, non affrontata nella pronuncia impugnata, riguarda la proroga del contratto successivamente alla scadenza: non vi è alcuna necessità di un requisito formale, potendosene ammettere la prosecuzione per fatti concludenti in ragione dei principi di autonomia privata e di libertà delle forme, non essendo imposta la forma scritta ad substantiam. La Corte richiama, sul punto, Cass., Sez. Un., 9 settembre 2018, n. 20684.

L’accoglimento del terzo, del quarto e del settimo motivo determina l’assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1327 c.c.

Tutte le 19 sentenze sull'art. 1327 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *