Prescrizione interrotta dalla lettera al Ministero per danno da direttiva (Cass. civ. Sez. III n. 16295 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria in materia di specializzazione medica, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L’art. 4 della legge n. 260/1958 non parifica le amministrazioni statali a ogni effetto, ma consente soltanto la rimessione in termini per la vocatio in ius dell’autorità effettivamente competente. L’atto interruttivo della prescrizione del credito risarcitorio, se indirizzato a un Ministero competente in materia di organizzazione universitaria e di finanziamento delle attività istituzionali statali, articolazione del Governo, è idoneo a interrompere la prescrizione anche verso la Presidenza del Consiglio, poiché non è rivolto a un’amministrazione estranea al rapporto controverso e conserva la funzione di messa in mora. La scelta del termine di prescrizione applicabile è questione di diritto che il giudice risolve d’ufficio, a prescindere dalle deduzioni delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, laureato in medicina, aveva frequentato dal 1991 al 1994 una scuola di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione. Nel 2014 ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Ministero dell’Università, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie che imponevano di retribuire i frequentanti. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione; è intervenuta iussu iudicis la Presidenza del Consiglio, che ha opposto la prescrizione quinquennale.

Il Tribunale ha dichiarato prescritto il diritto. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame, escludendo che la lettera inviata al Ministero avesse interrotto la prescrizione, perché indirizzata a soggetto diverso dal debitore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato in parte. La Corte richiama il principio secondo cui, davanti alla domanda di risarcimento per condotta inadempiente dello Stato rispetto a obblighi comunitari, è legittimata in via esclusiva la sola Presidenza del Consiglio (Cass. Sez. 3 n. 10074 del 2024). L’art. 4 della legge n. 260/1958 non può essere letto come norma di parificazione generale delle amministrazioni statali: ha il solo scopo di consentire la rimessione in termini per la vocatio in ius dell’autorità competente (Cass. Sez. 6 n. 15195 del 2013; Cass. Sez. Un. n. 30649 del 2018).

La censura è invece fondata quanto alla violazione dell’art. 2943 cod. civ. In una fattispecie identica la Corte ha già stabilito che l’atto interruttivo del credito risarcitorio per violazione della direttiva 82/76/CEE, se indirizzato a uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria, è idoneo a interrompere la prescrizione verso la Presidenza del Consiglio. L’atto non è rivolto a un’amministrazione estranea al rapporto controverso e conserva la funzione di messa in mora e di induzione del debitore all’adempimento (Cass. Sez. 3 n. 20414 del 2016; Cass. Sez. 3 ord. n. 20100 del 2019).

Il secondo motivo resta assorbito. Il Collegio osserva che stabilire quale sia il termine di prescrizione applicabile è questione di diritto che il giudice risolve a prescindere dalle deduzioni delle parti. L’orientamento contrario evocato dal ricorrente è stato superato dalle Sezioni Unite, secondo cui il riferimento della parte a un termine quinquennale o decennale non priva il giudice del potere officioso di applicare, previa attivazione del contraddittorio, una norma che prevede un termine diverso (Cass. Sez. Un. n. 10955 del 2002).

La Corte accoglie quindi il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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