Interruzione della prescrizione anche nel giudizio impugnatorio promosso dal debitore (Cons. Stato n. 6647 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto con cui il debitore impugna dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento impositivo interrompe la prescrizione del credito, ai sensi dell’art. 2943, comma 1, cod. civ., e il nuovo corso resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a norma dell’art. 2945, comma 2, cod. civ.. L’effetto interruttivo e quello sospensivo si producono anche quando l’iniziativa è assunta dal debitore in forma impugnatoria e la parte creditizia si sia limitata a costituirsi in resistenza, riaffermando così la propria pretesa. Ne consegue che non è maturato il termine decennale di prescrizione se le intimazioni di pagamento siano state emesse prima del giudicato sulle impugnazioni degli atti di prelievo presupposti. Il parziale discarico della cartella e il ricalcolo del dovuto, operati in esecuzione di sopravvenuti giudicati, determinano improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle censure relative alla notificazione degli atti presupposti e dei motivi riproposti in primo grado.
Il Fatto
Due ex soci di una società agricola cessata ricevono, quali obbligati in forza del rapporto societario, due intimazioni di pagamento emesse dall’agente della riscossione per un importo complessivo superiore a un milione di euro. Le intimazioni si fondano su cartelle aventi ad oggetto il prelievo supplementare sul latte per le campagne 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2006/07 e 2007/08, asseritamente notificate nel dicembre 2018 e mai ricevute dagli interessati.
Gli ex soci impugnano dinanzi al TAR Piemonte, deducendo la mancata notificazione delle cartelle presupposte e l’intervenuta prescrizione del credito. Il TAR accoglie il ricorso su entrambi i profili. L’Agenzia propone appello, producendo documentazione nuova ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm. per dimostrare la ritualità delle notifiche e l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Nel corso del giudizio emerge che l’Agenzia, in esecuzione di sopravvenuti giudicati di annullamento, ha proceduto al parziale discarico della cartella e al ricalcolo dell’imputazione di prelievo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione di procedibilità, sollevata d’ufficio all’udienza: il parziale discarico e il ricalcolo del dovuto comportano che l’Agenzia non possa trarre alcuna utilità concreta dall’accoglimento dell’appello sul profilo della mancata notificazione. Formatosi un nuovo titolo, l’amministrazione dovrà avviare ex novo la riscossione, superando i vizi procedimentali della precedente serie. L’appello è pertanto inammissibile in parte qua per difetto originario di interesse, con speculare sopravvenuta carenza di interesse dell’appellato sul primo motivo e conseguente improcedibilità del ricorso di primo grado sotto tale profilo, secondo i principi di Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4 del 2018.
Passando al merito, la Sezione accoglie il gravame sul secondo motivo, relativo alla prescrizione. Dalla documentazione prodotta emerge che gli atti di prelievo sono stati impugnati dagli odierni appellati dinanzi al giudice amministrativo e che i relativi giudizi, nei quali l’Agenzia si è costituita, si sono conclusi con le sentenze n. 1562/2022, n. 10303/2022, n. 3243/2022, n. 3957/2022 e n. 3961/2022 del Consiglio di Stato.
Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della Sezione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7609 del 2023, n. 10303 del 2023 e n. 64 del 2024) secondo cui il combinato disposto degli artt. 2943, comma 1, e 2945, commi 1 e 2, cod. civ. opera anche quando l’iniziativa giudiziale sia assunta dal debitore e il giudizio abbia forma impugnatoria, purché il creditore si sia costituito riaffermando la pretesa. Il corso della prescrizione è dunque stato interrotto e sospeso fino al passaggio in giudicato delle pronunce. All’atto dell’emissione delle intimazioni, nel febbraio 2022, il termine decennale non era maturato.
Quanto all’eccezione di inammissibilità della produzione documentale in appello, il Collegio la disattende. L’eccezione di giudicato esterno rientra tra le eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio, e la produzione è ammessa per evitare un contrasto tra giudicati, esigenza già riconosciuta dalle pronunce n. 742 del 2025, n. 907 del 2025 e n. 1297 del 2025 della Sezione, con richiamo a Cass. civ., Sez. III, n. 1706 del 2014.
I motivi riproposti ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. sono dichiarati improcedibili, perché superati dalla riedizione del potere operata a valle dei giudicati di annullamento. In riforma della sentenza, il secondo motivo è respinto e il ricorso di primo grado è dichiarato improcedibile per il resto, con integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione