Giudizio di ottemperanza al giudicato civile del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 756 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, conosce dell’esecuzione del giudicato formatosi anche su sentenza del giudice ordinario, compresa quella della Sezione Lavoro. Presupposti dell’azione sono il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’Amministrazione soccombente e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’esecutività del titolo prescinde dalla spedizione in forma esecutiva, abrogata a decorrere dal 28.02.2023.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero a corrisponderle la somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali fino al saldo. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.

Non essendo stato eseguito il pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di pagamento e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con mera costituzione formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. Il titolo azionato è stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8 del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.

La sentenza è stata notificata il 29.05.2024 a mezzo PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.

Ricorrono pertanto i presupposti per l’accoglimento. Il TAR ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della Direzione competente.

Quanto al compenso commissariale, poiché le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, il compenso si intende compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Collegio rileva infine che l’inerzia del Ministero non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale di condanne per indennità sostitutiva delle ferie a favore di docenti a tempo determinato, rimaste inottemperate. Dispone perciò la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio. Le spese sono liquidate in € 800,00, distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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