Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta nel rito speciale (TAR Piemonte n. 428 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, si applica anche all’esecuzione del giudicato amministrativo. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione soccombente, il giudice ordina la esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico si intendono connesse ai compiti istituzionali e non danno luogo ad autonomo compenso.
Il Fatto
Parte ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti, oltre interessi legali.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate in capitale e interessi, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rito. Il titolo azionato è stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stato notificato a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Il giudice ha poi accertato che, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Tale termine, pur dettato per le azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Non essendovi contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Il Collegio ha precisato che le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, non danno luogo ad autonomo compenso.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero intimato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025. Infine, rilevata la natura seriale del contenzioso, il Collegio ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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