Accesso agli atti e interesse concreto nel contenzioso sul dirigente tecnico (TAR Sicilia n. 184 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la costituzione delle parti intimate non è soggetta a termine perentorio, ma chi si costituisce in prossimità dell’udienza o della camera di consiglio incontra le preclusioni di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.: le memorie e i documenti depositati oltre i termini ivi previsti sono inutilizzabili ai fini della decisione. Nei giudizi di accesso ex art. 116 c.p.a., il termine per le memorie è di 15 giorni liberi e per documenti e repliche di 10 giorni liberi dalla camera di consiglio; il termine di due giorni liberi vale solo per i giudizi cautelari ex art. 55, comma 5, c.p.a.. La pubblicazione degli atti sul sito dell’ente non esclude di per sé l’interesse all’accesso, residuando quello a verificare la corrispondenza tra quanto pubblicato e i documenti formali adottati. L’interesse all’ostensione, peraltro, resta attuale finché la conoscenza del documento non sia stata effettivamente conseguita.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto azione a norma dell’art. 116 c.p.a. per l’annullamento della nota con cui lo IACP ha respinto la propria istanza di accesso agli atti. L’ente aveva motivato il diniego osservando che i documenti erano già stati forniti in passato, che la richiesta non dimostrava l’interesse previsto dall’art. 22, lett. b), legge n. 241/1990, che la documentazione era consultabile sul sito istituzionale e che l’istanza era generica e riferita a terzi estranei alla procedura contestata.
Si sono costituiti il controinteressato e l’Istituto intimato. Quest’ultimo ha articolato le proprie difese soltanto con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio e l’improcedibilità per sopravvenuta conoscenza degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività dei depositi. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale rileva che nei giudizi ex art. 116 c.p.a. operano i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a., con la conseguenza che le memorie e i documenti depositati oltre le soglie ivi fissate non possono essere utilizzati ai fini della decisione.
Su questa base il Tribunale dichiara inutilizzabili i depositi effettuati a ridosso della camera di consiglio e procede all’esame del ricorso prescindendo dalle difese tardive dello IACP.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzitutto che il diniego non possa fondarsi sulla genericità della richiesta né sul riferimento a terzi, poiché il ricorrente ha chiarito di non voler conoscere l’organigramma nominativo dell’Ufficio tecnico, ma solo la consistenza delle professionalità interne, in forma anonima. Ciò esclude ogni problema di riservatezza e l’esigenza di integrare il contraddittorio.
Quanto all’interesse, il Tribunale osserva che lo IACP avrebbe potuto desumerlo dal contenzioso pendente. La pubblicazione dei documenti sul sito non esaurisce l’interesse all’ostensione, essendo necessario verificare la corrispondenza tra quanto pubblicato e gli atti formali. Tuttavia, dal confronto tra gli atti richiesti e quelli già impugnati nel giudizio separato emerge una loro sovrapponibilità: per alcuni di essi la conoscenza risulta già conseguita aliunde, come si desume dallo stesso ricorso per motivi aggiunti.
Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con ordine di ostensione dei documenti sub a), b), d), e) ed f), in forma anonima per quelli di cui alle lettere d) ed e), entro 20 giorni dalla comunicazione. Le spese sono compensate per la chiarificazione intervenuta solo in sede di discussione orale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.