Società estinta ante 2014 e difetto di legittimazione dell’ex liquidatore (Cass. civ. Sez. V n. 22818 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese, con la conseguente estinzione, intervenuta prima della notifica dell’avviso di accertamento o comunque prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto di capacità processuale della società e il difetto di legittimazione del suo rappresentante, con la conseguenza che l’azione non può essere proposta né proseguita, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio. L’art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione ai soli fini dei rapporti tributari, reca disposizioni di natura sostanziale e non ha efficacia retroattiva, sicché non si applica alle cancellazioni anteriori al 13 dicembre 2014. La responsabilità di soci, liquidatori e amministratori ex art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 postula la notificazione di un apposito avviso di accertamento e la prova, da parte dell’amministrazione, delle condizioni di legge.
Il Fatto
Nel 2011 l’amministrazione finanziaria notificava a un soggetto, nella qualità di liquidatore di una società a responsabilità limitata, un avviso di accertamento con cui rettificava, per l’anno d’imposta 2004, la dichiarazione della società ai fini Ires e Irap. Il liquidatore impugnava l’atto dinanzi alla giustizia tributaria di primo grado, che accoglieva le sue ragioni rilevando che la notifica era stata eseguita a rappresentante di una società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese già nel 2006.
La pronuncia, appellata dall’ufficio, veniva confermata in secondo grado. La Commissione regionale osservava che la società era stata cancellata nel 2006 e che da quel momento era venuto meno il potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore; escludeva inoltre l’applicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 e rilevava che l’ufficio non aveva dedotto né dimostrato i presupposti della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’intimato non resisteva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il profilo della legittimazione processuale, che condiziona l’esame del primo motivo. Dal testo emerge un dato pacifico e incontestato: la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 10 maggio 2006. Sia la notifica dell’atto impositivo, sia la notifica del ricorso avverso l’atto impositivo furono dunque ricevute e proposte da un soggetto decaduto da ogni potere rappresentativo rispetto a una società ormai estinta.
Quanto all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, la Corte ricorda che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione opera solo per le cancellazioni richieste nella vigenza della disposizione, cioè a partire dal 13 dicembre 2014. La norma incide sulla capacità della società cancellata e ha natura sostanziale, dunque non è retroattiva. Poiché nel caso di specie la cancellazione risale al 2006, il differimento è inapplicabile. La Corte richiama sul punto Cass., 2 aprile 2015, n. 6743, Cass., 21 febbraio 2020, n. 4536 e Cass., 27 dicembre 2024, n. 34549.
Ne deriva un motivo di improcedibilità dell’intero processo, sollevabile d’ufficio a prescindere dal ricorso dell’amministrazione. Se la società era estinta prima del promovimento del contenzioso, neppure il suo ex liquidatore aveva legittimazione a proporre il ricorso introduttivo. Il principio è confermato da Cass., 29 novembre 2021, n. 37256, Cass., 19 settembre 2019, n. 23365 e Cass., 21 dicembre 2018, n. 33278. Si elimina così ogni possibilità di prosecuzione dell’azione.
Il secondo motivo, con cui l’ufficio prospetta la responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, non muta l’esito. La Corte ribadisce che, per configurare tale responsabilità, occorre la notificazione di un apposito avviso di accertamento e che l’amministrazione deve provare il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire del fisco (Sez. U, 12 febbraio 2025, n. 3625). L’avviso di accertamento assolve agli oneri di motivazione solo se individua la specifica fattispecie di responsabilità ed esplicita gli elementi costitutivi (Cass., 26 luglio 2024, n. 21026). La responsabilità dei liquidatori ha fonte in un’obbligazione civile ex lege e non in una successione tributaria (Cass., 25 giugno 2019, n. 17020; Cass., 4 aprile 2023, n. 9236; Cass., 12 giugno 2018, n. 15250). La sentenza d’appello ha verificato in fatto che l’atto era indirizzato alla società e non al liquidatore.
La sentenza impugnata è pertanto cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ., per l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.