Raddoppio termini inapplicabile all’IRAP e presunzione inerenza sponsorizzazioni sportive (Cass. civ. Sez. V n. 23297 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 non si applica all’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. Il beneficio, invece, opera in relazione alle imposte sui redditi, derivando dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del processo penale. Ai fini della sua operatività è sufficiente la riferibilità oggettiva del fatto-reato all’attività della società contribuente, non rilevando la qualifica formale dell’autore materiale. Quanto alle spese di sponsorizzazione, l’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 fissa una presunzione legale di inerenza e congruità delle erogazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche entro il limite di euro 200.000, senza che il giudice di merito possa pretendere ulteriori verifiche di inerenza sotto tale soglia.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società esercente attività di installazione di impianti elettrici due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009 e 2010. L’Ufficio recuperava i costi sostenuti per attività di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche: quanto alla posizione di un sodalizio, le operazioni erano ritenute inesistenti nella misura del 70%; quanto agli altri due, le spese erano reputate non inerenti nella medesima percentuale.

La CTP di Siena accoglieva parzialmente il ricorso, ridimensionando il quantum della ripresa. La CTR della Toscana, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, confermava i recuperi nella loro interezza. La società proponeva ricorso per cassazione articolato in nove motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per inammissibilità dell’appello erariale, è stato dichiarato inammissibile per la novità della questione, non evocata nel provvedimento impugnato e proposta senza rispettare l’onere di autosufficienza: i motivi di legittimità devono investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello. Nel merito, la Suprema Corte ha ricordato che la spedizione dell’atto d’appello in busta chiusa, anziché in plico senza busta, integra una mera irregolarità in assenza di contestazioni.

Il quarto motivo è stato accolto. La ricorrente aveva dimostrato di avere reiteratamente dedotto in appello l’inapplicabilità del raddoppio all’IRAP, questione su cui la sentenza di secondo grado aveva sorvolato. La Corte ha ribadito il principio nomofilattico secondo cui il raddoppio dei termini, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non si applica all’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.

Il sesto motivo è stato respinto. Il raddoppio è applicabile indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell’autore del reato tributario, purché il reato sia riconducibile all’attività della società contribuente e consti l’obbligatorietà della denuncia penale. Rileva, in particolare, la riferibilità oggettiva del fatto-reato alla società.

Il settimo motivo è stato parimenti accolto. L’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 ha sancito una presunzione legale di inerenza e deducibilità delle spese di sponsorizzazione erogate ad associazioni sportive dilettantistiche fino a euro 200.000, al ricorrere delle condizioni di legge. La CTR, pretendendo una verifica dell’inerenza, si è posta in contrasto con tale principio. Respinti i motivi terzo e quinto, assorbiti l’ottavo e il nono, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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