Raddoppio dei termini solo con obbligo di denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 27142 del 18.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni soggettivamente inesistenti, i termini di decadenza previsti dall’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 sono raddoppiati in presenza dei soli seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., non essendo necessaria anche l’effettiva presentazione o trasmissione della denuncia medesima. Le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, legge n. 208 del 2015 non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi d’imposta precedenti, attesa la disposizione transitoria dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi notificati nel vigore della disciplina precedente. L’amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio mediante presunzioni semplici gravì, precise e concordanti, essendo sufficiente la dimostrazione della connivenza del contribuente e non anche della piena consapevolezza della frode.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode carosello. La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo la motivazione dell’atto adeguata, la qualificazione delle operazioni corretta e l’onere probatorio dell’Ufficio assolto mediante il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
Avverso la sentenza regionale la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo tra l’altro l’inammissibilità in fatto dei vizi prospettati e l’inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento. La Parte pubblica resisteva con controricorso; la Procura Generale concludeva per l’accoglimento del primo motivo.
La Motivazione della Corte
Il secondo, terzo e quarto motivo sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Le censure, articolate ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ., veicolano in realtà una richiesta di rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato di legittimità. La Corte rileva che il giudice di seconde cure ha correttamente ritenuto assolto l’onere della prova, valorizzando i plurimi rapporti intrattenuti dalla società con soggetti cartiera e la pluralità di operazioni protratte nel tempo, elementi sintomatici di una carenza di diligenza oggettiva.
Quanto al dedotto travisamento dei ruoli di cedente e cessionario, la Corte osserva che si tratta di un mero errore terminologico, inidoneo a fondare la nullità della decisione, poiché dalla sentenza emerge chiaramente l’individuazione della posizione della società all’interno della frode carosello e l’inserimento delle cessioni in una catena fraudolenta.
Sul quinto motivo, concernente la pretesa impositiva, la Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis. Nella versione vigente per il 2007, tanto l’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 quanto l’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 raddoppiavano i termini in presenza di violazioni che comportassero l’obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. pen. per i reati del d.lgs. n. 74 del 2000. L’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015 ha poi condizionato il beneficio alla tempestiva trasmissione della denuncia, ma la norma transitoria di cui al comma 3 ha fatto salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
Essendo l’avviso notificato nel 2014 e dunque anteriormente all’entrata in vigore del decreto, la Corte esclude che le modifiche del 2015 e l’abrogazione del raddoppio ad opera della legge n. 208 del 2015 possano incidere sulla pretesa. Richiamando la Corte costituzionale n. 247 del 2011 e Cass. n. 666 del 10 gennaio 2025, si afferma che è sufficiente l’astratto obbligo di denuncia, non la sua materiale presentazione.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 331 c.p.p. – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio