Raddoppio dei termini per seri indizi di reato anche senza denuncia (Cass. civ. Sez. V n. 17380 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione della denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000. Non si tratta di un raddoppio in senso proprio, ma di un nuovo termine di decadenza, la cui applicazione dipende dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’esercizio dell’azione penale e dall’esito del giudizio penale. Il giudice tributario, se richiesto con i motivi di impugnazione, controlla la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia con valutazione ora per allora, verificando che l’Amministrazione non abbia fatto uso pretestuoso della disciplina per fruire di un termine più ampio.
Il Fatto
Il contribuente, esercente l’attività di fotoreporter, impugnava distinti avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2006 e 2007, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione costi ritenuti indeducibili, in quanto riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
La CTP di Milano rigettava il ricorso. La CTR della Lombardia respingeva l’appello, rilevando che la documentazione prodotta non dimostrava l’effettività delle prestazioni fatturate e che, essendo emersi fatti comportanti obbligo di denuncia penale, i termini di accertamento erano raddoppiati. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva la violazione di diverse norme, tra cui gli artt. 2697 cod. civ., 8 del d.l. n. 16 del 2012, 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che l’Amministrazione non aveva dimostrato l’inesistenza delle operazioni e che era comunque decaduta, mancando la prova della presentazione della denuncia.
La Corte dichiara inammissibile la censura sull’onere probatorio, perché propone in realtà un riesame dell’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito. Nel resto il motivo è infondato: la disciplina invocata dal ricorrente si applica solo alle operazioni soggettivamente inesistenti, mentre le fatture contestate riguardano operazioni oggettivamente inesistenti.
Quanto al raddoppio dei termini, la Corte richiama l’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, che ha modificato il terzo comma dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973: in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati del d.lgs. n. 74 del 2000, gli ordinari termini di decadenza sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
La Corte conferma l’orientamento secondo cui non si tratta di raddoppio in senso proprio, ma di un nuovo termine di decadenza, applicabile in presenza di seri indizi di reità, dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario ma accertato dal giudice. Rilevano le pronunce Cass. n. 16728 del 2016 e Cass. n. 26037 del 2016, oltre a Corte cost. n. 247 del 2011, secondo cui l’unica condizione è la sussistenza dell’obbligo di denuncia, indipendentemente dal momento in cui sorge e dal suo adempimento. Il raddoppio non è escluso dalla prescrizione del reato né dall’archiviazione.
La Corte esclude la rilevanza dello ius superveniens: le modifiche del d.lgs. n. 128 del 2015 non si applicano alle violazioni constatate in verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite da atti impositivi entro il 31 dicembre 2015, come nella specie; il regime transitorio della legge n. 208 del 2015 riguarda solo le fattispecie in cui non sia stato notificato un atto impositivo entro il 2 settembre 2015. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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