Giurisdizione ordinaria sull’affidamento ingenerato da atti poi annullati (Cass. civ. Sez. Un. n. 23894 del 26.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno, la domanda con cui il privato lamenta la lesione dell’affidamento ingenerato dalla Pubblica Amministrazione mediante una serie di atti, anche a partecipazione dei privati, successivamente annullati dal giudice amministrativo, involge l’accertamento di una fattispecie complessa e rientra nella giurisdizione ordinaria. Non si tratta, infatti, di conseguenza di un provvedimento illegittimo né di domanda in relazione a esso, ma di tutela risarcitoria fondata su un comportamento colposo della P.A., estranea all’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva delineato dall’art. 7 del c.p.a. Quando la questione di giurisdizione sia già stata decisa con pronuncia resa tra parti pressoché coincidenti e su presupposti fattuali sostanzialmente identici, sul punto si forma il giudicato.
Il Fatto
La società ricorrente convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale, il Comune chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in oltre sette milioni di euro. La domanda si fondava sul pregiudizio derivato dall’affidamento riposto in un complesso iter edilizio-urbanistico conclusosi con un Accordo di programma e con la variante al piano urbanistico comunale, poi integralmente annullati in sede amministrativa.
Il giudice di primo grado dichiarò la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria; la Corte d’appello rigettò l’impugnazione. La società propose quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla giurisdizione e sul riparto con il giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno ritenuto fondato il ricorso richiamando la propria ordinanza n. 25324 del 28/08/2023, resa in una controversia pressoché integralmente sovrapponibile: in quel caso, su iniziativa di altro soggetto attuatore, il contrasto verteva sugli stessi atti amministrativi, successivamente annullati, e sulla stessa vicenda di affidamento.
In quella sede era stato affermato che la giurisdizione ordinaria sussiste quando la tutela risarcitoria è chiesta a causa di un comportamento colposo della Pubblica Amministrazione e non quale conseguenza, o in relazione a un provvedimento illegittimo della stessa. La domanda involge così una fattispecie complessa, esulante dall’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva come delineato dall’art. 7 del c.p.a.
Il fondamento dell’azione risiede nell’affidamento ingenerato nel privato da una serie di atti, anche con partecipazione dei soggetti privati, poi ritenuti illegittimi dal giudice amministrativo: la tutela risarcitoria prescinde dall’annullamento e si radica su un contegno complessivo della P.A., conosciuto dal giudice ordinario.
Le Sezioni Unite hanno poi rilevato che, essendo le parti del giudizio definito nel 2023 e di quello in esame pressoché coincidenti, e identici gli atti amministrativi in rilievo, in ordine all’individuazione del plesso giurisdizionale competente si è formato il giudicato. Il giudice competente deve quindi individuarsi nel giudice ordinario d’appello.
Quanto alla conseguenza processuale, la Corte ha applicato la modifica dell’art. 354 c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, pienamente operante nella specie perché il ricorso è stato proposto dopo il 1/01/2023. Nei casi in cui venga affermata la giurisdizione del giudice ordinario che l’aveva negata, è preclusa la remissione al primo giudice per ragioni di giurisdizione: la causa va rimessa al competente giudice ordinario d’appello, cui spetta anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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