Punteggio premiale e interpretazione letterale della lex specialis di gara (Cons. Stato n. 4256 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione della lex specialis di gara occorre privilegiare il significato letterale delle singole clausole; quando esse presentino contenuto inequivoco sul piano letterale e logico, vanno escluse interpretazioni integrative contrarie. Il requisito premiale consistente nella presenza di un tappo di chiusura a fine elastomero richiede un elemento integrato nel dispositivo, posto al punto terminale dell’elastomero, e non un accessorio separato racchiuso nella confezione. In difetto di una dichiarazione di equivalenza resa in sede di gara, le valutazioni della commissione giudicatrice sfuggono alla censura fondata su asserite finalità funzionali ulteriori del prodotto offerto. Nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova né la produzione di nuovi documenti, salvo che il giudice li ritenga indispensabili o la parte dimostri la non imputabilità della tardività.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Lombardia la determina con cui la centrale di committenza regionale aveva aggiudicato a un’altra concorrente il lotto di una procedura aperta per la fornitura di deflussori ed elastometri. Il ricorso investiva l’intera graduatoria sotto tre profili: la mancata esclusione dell’aggiudicataria per asserita scadenza del certificato CE, la mancata attribuzione di un punteggio premiale di quattordici punti per il parametro relativo alla presenza di un tappo di chiusura a fine elastomero e l’erronea attribuzione del punteggio per la compatibilità con farmaci citotossici.
Il giudice di primo grado respinse integralmente le doglianze e non dispose la verificazione richiesta. La società ha quindi proposto appello avverso il solo capo relativo ai quattordici punti, deducendo l’erroneità della lettura della clausola operata dal primo giudice e del rifiuto della verificazione, producendo una nuova attestazione tecnica sul proprio dispositivo. Le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del gravame e della produzione documentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto i profili preliminari. Rileva che l’appellante ha tacitamente prestato acquiescenza ai capi della sentenza che avevano respinto il primo e il terzo motivo: tali questioni, non riproposte in appello, sono coperte da giudicato.
Quanto alle eccezioni delle resistenti, è dichiarata infondata quella relativa all’erronea indicazione dei lotti nell’atto di appello, trattandosi di evidente errore materiale, desumibile dall’oggetto dell’impugnazione. È invece accolta l’eccezione di inammissibilità dell’attestazione tecnica prodotta per la prima volta in appello: ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 354 cod. proc. civ., nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova né nuovi documenti, compresa la perizia di parte che la società avrebbe potuto acquisire nel primo grado. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 1861 del 2026. Non ricorrono le ipotesi eccettuative previste dalla norma.
Nel merito, il motivo è infondato. La clausola della lex specialis richiede la presenza di un tappo di chiusura a fine elastomero. La locuzione “a fine” individua il punto terminale dell’elastomero; in applicazione del principio in claris non fit interpretatio, e in assenza di una dichiarazione di equivalenza resa in gara, le deduzioni dell’appellante sulle maggiori garanzie di sterilità del proprio prodotto risultano ultronee. La stessa dichiarazione resa dalla società in sede di gara conferma che il tappo combi è presente nella confezione, quale accessorio separato, e non integrato nel dispositivo.
Il tappo accessorio, pertanto, non può considerarsi posizionato “a fine elastomero” a prescindere dalla funzione dichiarata di immagazzinamento prolungato. Il Collegio conferma il ragionamento del primo giudice, che ha distinto la funzione di sigillatura del serbatoio da quella di prevenzione del reflusso propria del tappo a fine linea di infusione. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 5405 del 2025 e sez. III, n. 3052 del 2021, ribadisce che clausole inequivoche non tollerano interpretazioni integrative contrarie. L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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