Prescrizione decennale Irpef e interruzione verso i soci di s.n.c. (Cass. civ. Sez. V n. 26840 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito erariale per l’Irpef, non diversamente da quello per Irap e Iva, si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., non trovando applicazione il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., poiché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo e unitario. Nelle società di persone il socio risponde di tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, sicché l’interruzione della prescrizione conseguente alla notificazione della cartella alla società, in applicazione dell’art. 1310 cod. civ., esplica efficacia anche nei confronti dei soci, in forza degli artt. 2267 e 2291 cod. civ.
Il Fatto
Un contribuente, nella qualità di socio di una società in nome collettivo, impugnava davanti alla C.t.p. di Reggio Calabria la cartella di pagamento notificatagli nel gennaio 2008, con la quale l’Ufficio gli intimava, in via solidale e illimitata, il pagamento dei debiti della società, già portati da una precedente cartella notificata alla stessa nell’agosto 2003.
La C.t.p. accoglieva il ricorso, compensando le spese. La C.t.r. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accoglieva il solo appello incidentale dell’ente impositore — dichiarando il difetto di legittimazione passiva — e rigettava l’appello principale della società di riscossione, confermando l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione. Il giudice di appello riteneva che la notifica ai soci, avvenuta nove anni dopo l’insorgenza del debito e cinque anni dopo la formazione del ruolo, fosse tardiva e che la notifica del 2003 alla società non fosse dotata di fungibilità verso i singoli soci. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate-Riscossione; il contribuente non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2291 cod. civ. sotto il profilo del termine di prescrizione. Il ricorso si articola in due censure, entrambe ritenute fondate.
Sulla prima, il Collegio ricorda che le Sezioni Unite n. 23397 del 2016 hanno escluso che la definitività della cartella comporti di per sé l’applicazione della prescrizione decennale a qualsiasi tributo. I diversi tributi possono avere termini prescrizionali diversi, se previsti dalla legge, ma in difetto restano soggetti al termine ordinario decennale, con applicazione delle ordinarie cause di interruzione. Il credito per Irpef, Irap e Iva si prescrive quindi in dieci anni: non opera il termine quinquennale dell’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., perché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, è autonoma e unitaria, e il singolo pagamento risente di nuove valutazioni sui presupposti impositivi. La C.t.r. ha disatteso tali principi laddove ha ritenuto maturata la prescrizione in un termine inferiore al decennio, testualmente nove anni dall’insorgenza del debito.
Sulla seconda censura, la Corte richiama la lettura consolidata degli artt. 2267 e 2291 cod. civ.: nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle di fonte legale e dunque quelle tributarie, perché il debito della società è debito dei soci. Ne consegue che l’interruzione della prescrizione prodotta dalla notificazione della cartella alla società, per il principio dell’art. 1310 cod. civ., ha efficacia anche rispetto ai soci. Il richiamo è al precedente Sez. V n. 6997 del 2020. La C.t.r. ha quindi errato nel considerare irrilevante la notifica alla società del 2003.
Il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.