Prescrizione del danno da tardiva attuazione delle direttive sulla specializzazione medica (Cass. civ. Sez. III n. 30144 del 15.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari di sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. L’art. 3 della legge 13.6.2025 n. 91, che istituisce un tavolo tecnico ricognitivo sulla sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2022, non è retroattivo, non disciplina la prescrizione e non introduce norme sostanziali. Il ricorso che riproponga la questione è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. e integra lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Il Fatto
I ricorrenti, medici che avevano conseguito la laurea e si erano iscritti a una scuola di specializzazione in anni compresi tra il 1979 e il 1989 senza percepire alcun compenso, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e tre Ministeri, chiedendo la condanna al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di retribuzione degli specializzandi.
Il Tribunale ha rigettato le domande per prescrizione del diritto; la Corte d’appello ha confermato. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, censurando il giudizio di accoglimento dell’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è manifestamente inammissibile alla luce del consolidato orientamento della Corte, secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive nel termine decennale che decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. La Corte richiama un lungo elenco di precedenti conformi, tra cui Sez. 6-3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024 e Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022.
La richiesta di rimessione alla Corte di Lussemburgo dell’exordium praescriptionis è respinta come irrilevante, essendo già stata ripetutamente disattesa in numerose fattispecie identiche. Quanto all’ordinanza n. 9101 del 2022, la Corte osserva che non ha determinato alcun ripensamento, come confermato dalla sentenza n. 28130 del 2022.
La Corte esamina poi l’art. 3 della legge 13.6.2025 n. 91, invocato dalla difesa dei ricorrenti quale argomento per superare l’orientamento consolidato. La disposizione istituisce un tavolo tecnico a fini ricognitivi sulla pronuncia della Corte di giustizia e prevede che i relativi lavori non comportino nuovi oneri per la finanza pubblica. Per la Corte è arduo comprendere come tale norma possa incidere sulle regole civilistiche della prescrizione: essa non è retroattiva, non si occupa di prescrizione e demanda a una commissione una mera attività ricognitiva.
La Corte accoglie infine la domanda di condanna per responsabilità aggravata. Al momento della proposizione del ricorso, nel 2022, la Corte ripeteva da undici anni i medesimi principi. Il difensore dei ricorrenti era già risultato soccombente in decine di ricorsi identici. Il ricorso è quindi temerario e integra la colpa grave ex art. 96, terzo comma, c.p.c., con condanna liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Nota della Redazione
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