La Corte d’appello non attrae la riconvenzionale proposta dal cliente (Cass. civ. Sez. II n. 31055 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La competenza della Corte d’appello sulla domanda di liquidazione dei compensi dell’avvocato, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, attrae ogni questione che rilevi ai fini del compenso, anche relativa all’an, purché introdotta in via di mera eccezione o difesa. Se invece il cliente amplia l’oggetto della lite con una vera e propria domanda riconvenzionale, la Corte distrettuale, giudice di norma competente in secondo grado, non può considerarsi competente su di essa, introdotta come domanda di primo grado. Non resta che la separazione della riconvenzionale e la sua rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 cod. proc. civ. sulla sorte del giudizio ex art. 14 ove la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante. Il regolamento di competenza d’ufficio, promuovibile ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. solo dal giudice, non consente alcuna statuizione sulle spese.

Il Fatto

Un avvocato agisce con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Torino per ottenere la condanna di una società e dei suoi soci al pagamento delle spettanze per l’attività difensiva prestata davanti alle commissioni tributarie e in Cassazione.

I convenuti contestano nel quantum la pretesa e propongono domanda riconvenzionale di pagamento di lavori di ristrutturazione eseguiti su immobili di proprietà del ricorrente. Il Tribunale, con ordinanza emessa all’udienza del 12 gennaio 2022, dichiara la propria incompetenza e indica come competente la Corte d’appello di Torino, assegnando tre mesi per la riassunzione e compensando le spese. La Corte distrettuale solleva allora regolamento di competenza d’ufficio: la riconvenzionale non può essere decisa in unico grado di merito, ma non è nemmeno possibile devolverla al Tribunale, che ha rimesso l’intera causa, compresa quella domanda.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove da un dato pacifico: la competenza della Corte d’appello sulla domanda del difensore discende dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. Il tema controverso è se tale competenza attragga anche la riconvenzionale proposta dai clienti.

Il percorso argomentativo muove da un principio generale: al giudice della liquidazione è devoluta ogni questione che rilevi ai fini del compenso. Non solo le cause relative al quantum, come si riteneva in passato, ma anche quelle relative all’an, purché introdotte in via di mera eccezione o mediante mera difesa. La competenza funzionale del giudice della liquidazione opera, dunque, finché il thema decidendum resta circoscritto alla pretesa del professionista.

L’esito cambia quando il convenuto amplia l’oggetto della lite proponendo una vera e propria domanda riconvenzionale. In tal caso, secondo le Sezioni Unite n. 4485 del 2018, non vi è alternativa alla rimessione di quest’ultima al Tribunale. La ragione è strutturale: la Corte d’appello, essendo di norma giudice competente in secondo grado, non può considerarsi competente sulla riconvenzionale introdotta come domanda di primo grado; non è quindi ipotizzabile che, ove la riconvenzionale si presti a istruzione sommaria, quella Corte possa trattarla. Non resta che la separazione della riconvenzionale e la rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 cod. proc. civ. sulla sorte del giudizio ex art. 14 ove la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante. Il Collegio richiama anche Cass. n. 27702 del 2025 e Cass. n. 23215 del 2023.

Il regolamento d’ufficio è quindi fondato. Va dichiarata la competenza del Tribunale di Torino sulla sola domanda riconvenzionale dei convenuti, con rimessione delle parti davanti allo stesso Tribunale e assegnazione del termine di legge per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza.

Nessuna statuizione sulle spese. La richiesta di regolamento d’ufficio, promuovibile ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non è riferibile alla volontà delle parti. Nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue le parti restano in identica posizione di partecipanti coatti e non possono incorrere in una soccombenza valutabile in tale fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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