Definizione agevolata condizionata alla delibera dell’ente locale (Cass. civ. Sez. V n. 33222 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la disciplina di cui all’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130, al comma 15, deve essere interpretata nel senso dell’affermazione, e non dell’esclusione, dell’autonomia dei Comuni: spetta all’ente locale la potestà, non l’obbligo, di valutare l’estensione del regime agevolativo alle liti che lo riguardano, mediante apposito atto deliberativo. Ne consegue che, in difetto della deliberazione di recepimento e del conseguente regolamento attuativo, la controversia non può ritenersi definita e il processo resta pendente. L’omesso espletamento di tale adempimento non è emendabile dal giudice, atteso che l’obbligo di ricerca delle fonti del diritto applicabili non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie e agli atti amministrativi.
Il Fatto
Una società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso da un Comune per il recupero dell’ICI dovuta per l’anno 2007. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto la legittimità del recupero. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo.
Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo in relazione alle disposizioni sulla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti davanti alla Cassazione, producendo la domanda di adesione, la copia di un modello di versamento in favore dell’ente locale e la prova della trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della definizione agevolata. La ricorrente ha depositato una domanda di adesione priva di qualsiasi indicazione dell’atto deliberativo riferibile al Comune, oltre alla copia del versamento e della trasmissione telematica. Il Collegio rileva che difettano i presupposti per ritenere legittimamente definita la controversia, poiché non risulta che l’ente locale abbia adottato atti deliberativi di recepimento delle disposizioni sulla definizione agevolata.
La Corte osserva che l’obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie e agli atti amministrativi, richiamando sul punto Cass. n. 3997 del 2020, Cass. n. 2737 del 2015 e Cass. n. 16089 del 2007. Pertanto la parte non poteva supplire all’assenza della delibera comunale.
Nel merito interpretativo, la Corte ribadisce che la disposizione dell’art. 5, comma 15, della l. n. 130 del 2022 va letta nel senso della affermazione della autonomia dei Comuni, secondo quanto stabilito dagli artt. 117 e 119 Cost. Alle competenze attribuite agli enti locali in materia di tributi locali si associa la potestà, non l’obbligo, di valutare discrezionalmente l’estensione del regime agevolativo, avuto riguardo all’impatto sul gettito e sulle funzioni pubbliche. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 12720 del 2023, Cass. n. 9665 del 2024 e Cass. n. 14101 del 2023.
Passando al motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992. Sostiene che, trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio e sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice del gravame avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice in relazione al motivo di appello di controparte, relativo alla omessa comunicazione dell’avviso di trattazione.
Il motivo è dichiarato destituito di fondamento. La Corte ricorda che la rimessione al primo giudice è ammessa solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma, al pari di quanto disposto dall’art. 354 cod. proc. civ., e che la mancata integrazione del contraddittorio si verifica solo quando il processo non si sia efficacemente svolto per non avervi partecipato tutti i legittimi contraddittori. La diversa ipotesi di nullità riconducibile all’esercizio del diritto di difesa o allo svolgimento del contraddittorio impone invece al giudice del gravame di decidere nel merito, essendo l’appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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