Impedimento a comparire nel procedimento disciplinare forense (Cass. civ. Sez. Un. n. 9949 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, la lacuna dell’art. 45 del R.D.L. n. 1578 del 1933, che non disciplina gli impedimenti dell’incolpato a comparire davanti al consiglio dell’ordine, si colma in via analogica con la disciplina del codice di procedura penale sulla comparizione dell’imputato al dibattimento. È pertanto applicabile l’art. 420-ter cod. proc. pen., che impone il rinvio solo in presenza di un’assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. Tale impossibilità non deriva in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, ma richiede una situazione effettiva, non dominabile né contenibile e non ascrivibile all’incolpato, da bilanciare con il principio di ragionevole durata del processo. Nel giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, di natura giurisdizionale, non possono proporsi motivi nuovi con atti successivi al ricorso: il gravame deve contenere l’indicazione specifica dei motivi e la sua proposizione consuma il diritto di impugnazione.

Il Fatto

Un avvocato, ricusato il giudice assegnatario di una causa civile e il consulente tecnico nominato, utilizzava negli scritti difensivi espressioni offensive e minacciose nei confronti di entrambi. Il Tribunale trasmetteva gli atti al Consiglio dell’Ordine, che li inoltrava al Consiglio di Disciplina. All’esito del dibattimento, l’incolpato veniva raggiunto da un capo di incolpazione per violazione del codice deontologico forense e sanzionato con la radiazione, tenuto conto dell’assenza di resipiscenza e di precedenti specifici.

L’incolpato proponeva impugnazione in proprio davanti al Consiglio Nazionale Forense, con un primo atto privo di motivi e conclusioni, poi integrato con un secondo ricorso recante quattro motivi. Il C.N.F. dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando la carenza del primo atto e la tardività del secondo, estraneo allo schema dei motivi aggiunti. Ricorreva allora per cassazione, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 420-ter cod. proc. pen. al procedimento disciplinare e lamentando la violazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite affrontano anzitutto il profilo del legittimo impedimento. Il ricorrente sostiene che l’art. 420-ter cod. proc. pen. non si applica al procedimento disciplinare forense. La Corte disattende la censura: la lacuna dell’art. 45 del R.D.L. n. 1578 del 1933 è colmabile in via analogica con la disciplina processualpenalistica, già richiamata dalle Sezioni Unite n. 412 del 2020 e n. 9556 del 2020.

L’impedimento rilevante non attiene alla sola capacità di raggiungere fisicamente l’aula, ma anche a quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l’esercizio del diritto di difesa. Esso non può tuttavia discendere in modo automatico da una patologia: occorre un’impossibilità effettiva e assoluta, riferibile a una situazione non dominabile e non ascrivibile all’incolpato, da contemperare con la ragionevole durata del processo. La valutazione del giudice di merito sul punto è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione.

Nel caso concreto il certificato medico non chiariva la natura permanente o transitoria dell’infermità e si limitava a sconsigliare i viaggi a lunga percorrenza, senza attestare l’assoluta impossibilità di presenziare. Il rigetto dell’istanza di rinvio è quindi motivato e corretto.

Quanto alla seconda censura, la Corte ricostruisce la natura del procedimento: amministrativa nella fase davanti al Consiglio di Disciplina, che si conclude con un provvedimento amministrativo, giurisdizionale nella fase di impugnazione davanti al C.N.F. In relazione a tale natura, l’art. 59 del R.D. n. 37 del 1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012, impone che il ricorso contenga l’indicazione specifica dei motivi.

Ne segue che non possono proporsi motivi nuovi con atti successivi e che, se proposti, vanno dichiarati inammissibili anche d’ufficio, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 28049 del 2008. La prospettazione dei motivi aggiunti come esercizio della facoltà di deduzione prevista dall’art. 60 del R.D. n. 37 del 1934 non è condivisa.

Resta l’ultimo profilo: le ulteriori censure attingono il merito della vicenda, che il C.N.F. non ha esaminato per effetto della dichiarazione di inammissibilità. Poiché tale statuizione in rito non è stata efficacemente rimossa, le censure di merito sono inammissibili, derivandone il passaggio in giudicato della statuizione stessa e il venir meno dell’interesse. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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