Appello cartolare e impedimento imputato: restituzione nel termine non apre via assenza (Cass. pen. Sez. V n. 36052 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello trattato con rito cartolare, senza tempestiva istanza di trattazione orale ex art. 598 bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi giudicato in assenza e non trova applicazione la disciplina sul legittimo impedimento dettata dall’art. 420 ter cod. proc. pen.. Ne deriva che l’inammissibilità dell’eccezione non è superata dalla sopravvenuta restituzione nel termine per impugnare, che non estende al gravame le regole sull’assenza. La questione di legittimità costituzionale della disciplina è irrilevante quando il difensore di fiducia e domiciliatario non abbia prospettato al giudice alcun impedimento del suo assistito.

Il Fatto

La corte territoriale rigetta l’impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria. Il condannato propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Con il primo si deduce la nullità del decreto di citazione in appello per violazione dell’art. 420 bis cod. proc. pen.: l’imputato, detenuto, non avrebbe avuto conoscenza del processo e non avrebbe potuto chiedere la trattazione orale, con conseguente compressione del diritto di difesa e dubbio di costituzionalità. Con il secondo motivo si contesta il riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto. Con il terzo si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’ordinanza del 26 marzo 2026 con cui altro collegio della stessa Sezione ha disposto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello. In quel provvedimento si è osservato che l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, che nulla era stato segnalato al giudice del gravame e che l’appello si era svolto con rito cartolare, non applicandosi la disciplina sull’impedimento.

Tali rilievi sono condivisi. Gli atti dimostrano che il processo di appello si è tenuto senza partecipazione delle parti e che non è stata avanzata alcuna richiesta di presenziare all’udienza collegiale. La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui, in mancanza di tempestiva istanza ex art. 598 bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato non può dirsi giudicato in assenza, perché il processo è celebrato senza fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare (Sez. III n. 13277 del 2025; Sez. VI n. 38270 del 2024; Sez. VI n. 49315 del 2023).

Quanto all’eccezione di legittimità costituzionale per pretesa violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., la Corte la ritiene irrilevante. Il difensore di fiducia e domiciliatario non ha mai comunicato al giudice di appello l’impedimento del suo assistito e la sua impossibilità di proporre la richiesta di trattazione orale. Anche in ipotesi di applicabilità della disciplina evocata, il giudice del gravame non avrebbe potuto assumere alcun provvedimento su un impedimento mai prospettato.

Sul secondo motivo, l’esame congiunto delle due sentenze di merito evidenzia molteplici elementi convergenti: la titolarità del 65% delle quote in capo alla madre del ricorrente, fatture per prestazioni genericamente descritte, l’assenza di contratti a fondamento dei rapporti fra le società, le dichiarazioni dei testimoni sull’incarico professionale ricevuto direttamente dal ricorrente e sulla sua posizione di dominus. La contestazione difensiva è parziale e non si confronta con il corposo insieme indiziario, coerente con la giurisprudenza di legittimità sull’amministratore di fatto.

Sul trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha distinto l’insussistenza dell’attenuante del risarcimento del danno dal giudizio di bilanciamento fra circostanze, valorizzando l’entità del danno, l’intensità del dolo e i precedenti penali. Il ricorso è quindi infondato, con condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 420-ter c.p.p.

Tutte le 129 sentenze sull'art. 420-ter c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *