Intercapedine tra edifici e prevenzione nella violazione delle distanze (Cass. civ. Sez. II n. 12702 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali tra costruzioni, qualora il regolamento edilizio locale non imponga un distacco assoluto dal confine, opera il principio della prevenzione di cui all’art. 875 cod. civ.: il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni. Il secondo costruttore che non si avvalga di tale facoltà e realizzi il proprio manufatto lasciando un’intercapedine rispetto all’edificio del preveniente viola l’art. 875 cod. civ., la cui finalità è evitare intercapedini dannose. Non ricorre la fattispecie della costruzione in aderenza ex art. 877 cod. civ. quando tra i manufatti residui uno spazio vuoto. Gli atti emulativi ex art. 833 cod. civ. richiedono l’animus nocendi e l’assenza di un apprezzabile vantaggio per il proprietario.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile evocava in giudizio il vicino per ottenere l’arretramento del fabbricato eretto a pochi centimetri dal confine. Il convenuto invocava in via riconvenzionale la condanna dell’attore a eliminare l’intercapedine creatasi tra gli immobili. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale. La Corte d’Appello dichiarava la nullità di quella decisione per mancata evocazione in giudizio della litisconsorte necessaria, comproprietaria dell’immobile, rimettendo la causa in primo grado. Riassunto il giudizio, il Tribunale rigettava tutte le domande. La Corte d’Appello confermava, rigettando gli appelli principale e incidentale.
La comproprietaria proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo la natura emulativa dell’edificazione, l’erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e la violazione della normativa sulle distanze.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto l’inammissibilità della memoria depositata dalla difesa del resistente, in assenza di preventiva notificazione del controricorso. Passa poi all’esame congiunto del primo, terzo e quinto motivo, tutti attinenti alla pretesa natura emulativa dell’attività edificatoria.
Le censure sono infondate. La Corte territoriale ha esaminato la questione e l’ha disattesa con motivazione adeguata, che esprime le ragioni del rigetto e integra il cd. minimo costituzionale. Non vi è violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. né vizio di motivazione, non essendo la stessa apparente o manifestamente illogica. La Corte ribadisce che gli atti emulativi ex art. 833 cod. civ. postulano il concorso di un elemento oggettivo — l’assenza di utilità per il proprietario — e di un elemento soggettivo, l’animus nocendi, ossia l’esclusivo scopo di nuocere o molestare senza proprio reale vantaggio. Si è al di fuori dell’ambito applicativo della norma quando ricorra un apprezzabile vantaggio del proprietario.
Il secondo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto perché attinenti alla legittimità dell’edificazione in corrispondenza della linea di confine, sono invece fondati. La Corte d’Appello ha accertato che tra i manufatti residua un’intercapedine di venti centimetri: ciò esclude l’applicabilità dell’art. 877 cod. civ., non configurandosi una costruzione in aderenza, e impone l’applicazione dell’art. 873 cod. civ., salvo il principio della prevenzione ex art. 875 cod. civ.
La Corte territoriale ha inoltre accertato che la costruzione del preveniente era stata realizzata diciannove anni prima, a una distanza dal confine inferiore alla metà di quella stabilita dal regolamento locale. Poiché quest’ultimo non prevede un distacco assoluto dal confine, opera il criterio della prevenzione. La Corte dà continuità al principio delle Sezioni Unite n. 10318 del 2016: la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza inferiore alla metà di quella prescritta, e il prevenuto quella di costruire in appoggio o in aderenza.
In applicazione di tale principio, il secondo costruttore aveva la scelta tra rispettare la distanza dalla costruzione dei prevenienti oppure avanzare nel rispetto dell’art. 875 cod. civ., ma non lo ha fatto, creando un’intercapedine dannosa. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in differente composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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